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Come funziona e come fare domanda di assegno temporaneo per i figli minori

2 minuti di lettura
22 Giugno 2021 Stampa

Dal 1° luglio e al 31 dicembre 2021 alle famiglie che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, spetta un assegno temporaneo su base mensile. A stabilirlo è il decreto legge n.79/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno. Questo sussidio spetta se ricorrono alcuni requisiti, tra cui:

  • La cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • Il possesso di regolare permesso di soggiorno se cittadini di uno Stato extra UE;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

A chi spetta

L’assegno unico spetta dunque a tutte le categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti e varia in relazione ai componenti del nucleo familiare e dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente ndr.) in corso di validità, non superiore a 50mila euro.

Come sono ripartiti gli importi

Gli importi per ciascun figlio minore sono ripartiti in relazione alle soglie ISEE e al numero dei figli minori, maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. Come precisato nella tabella allegata al decreto, gli importi erogati variano in misura decrescente al crescere del livello dell’ISEE. L’assegno temporaneo non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef.

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS, o presso gli istituti di patronato (qui trovate i riferimenti di INAPA, il patronato Lapam), non appena l’Istituto previdenziale avrà comunicato le corrette modalità di presentazione, verosimilmente entro il 30 giugno 2021.

Ricordiamo inoltre che l’assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione dell’assegno avviene con accredito su Iban del richiedente, o con bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.

Le nostre sedi sul territorio sono a disposizione per fornirvi le informazioni necessarie all’elaborazione della dichiarazione ISEE e per predisporre la presentazione della domanda all’INPS di assegno temporaneo.

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