L’articolo 3 del cosiddetto “Decreto Fiscale” ha introdotto alcune novità sulle modalità per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione.
particolare da inizio 2020 la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuale/trimestrale, delle imposte sui redditi e addizionali, dell’Irap e delle imposte sostitutive per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito stesso.
L’obbligo di “presentazione preventiva”
Per questi crediti è previsto un “obbligo generalizzato di presentazione preventiva” della dichiarazione/istanza prima del loro utilizzo (in precedenza previsto solo per la compensazione dei crediti IVA ndr.).
sostanza i contribuenti che già all’inizio dell’anno hanno la certezza che la dichiarazione IVA, o dei redditi, o quella dell’Irap presenterà un credito, potranno utilizzarlo da subito solo per compensare altri debiti o contributivi per un massimo di 5mila euro, limite da considerare distintamente tra le diverse imposte. Gli importi superiori si potranno compensare soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nel 2020.
L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta al riguardo con la risoluzione n.110 del 31 dicembre 2019, precisando che ai fini della verifica del superamento del limite dei 5mila euro annui, come già specificato in altre circolari, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che devono essere esposte nel modello F24.
L’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
Nel Decreto fiscale viene poi esteso l’obbligo di utilizzo dei canali telematici Entratel fisconline (non è quindi più possibile utilizzare i servizi di home banking ndr.) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta sia ai sostituti d’imposta che ai soggetti non titolari di partita IVA.
obbligo riguarda tutti i crediti del sostituto, e quindi sia quello da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per Bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
Conclusioni
In sintesi tutti i contribuenti (con e senza partita IVA) e i sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
disposizione in commento è in vigore da fine dicembre, pertanto dal modello F24 in scadenza al prossimo 16 gennaio operano le nuove modalità.
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