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Compensazioni IVA, cosa prevede il DL Fiscale?

3 minuti di lettura
12 Novembre 2019 Stampa

Cosa prevede il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020?
le novità ecco ciò che concerne le compensazioni IVA: 

Cessazione partite Iva e divieto di compensazione

Viene modificato l’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972 (cancellazione d’ufficio della partita Iva), è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.
inibita è la compensazione per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
caso di compensazione in divieto per quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.

Contrasto alle indebite compensazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. In pratica, quanto già previsto per la dichiarazione Iva, sia annualeche trimestrale (compensazioner solo dal 10° giorno successivo alla presetazione della dichiarazione), viene estesi alle dichiarazioni di redditi e Irap.

Sanzioni per indebite compensazioni

A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione pari a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvedere al pagamento. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla propria sede Lapam di riferimento (consulta l'elenco completo, clicca qui)

 

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