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Cosa sono e cosa promettono le comunità energetiche

31 Marzo 2022 Stampa

L’Italia produce il 35% dell’energia elettrica che consuma. Una quota troppo bassa che ci costringe ad acquistare dall’estero ciò che manca per coprire il fabbisogno complessivo di imprese e famiglie. Eppure nel nostro paese i casi di soluzioni intelligenti al problema dell’approvvigionamento energetico non mancano; dalle prime società idroelettriche nate nel secolo scorso in Trentino Alto Adige, alle cooperative energetiche fondate quasi un decennio fa in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

Veri e propri apripista di un modello che Claudia Carani di AESS, Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, definisce in una conferenza TED (visibile qui ndr.) di “innovazione sistemica”. Un’innovazione cioè che costringe a ripensare il modello complessivo su cui abbiamo basato sin qui la produzione, la distribuzione e l’approvvigionamento dell’energia.

Cosa sono le comunità energetiche

In questo senso le comunità energetiche possono rappresentare una soluzione per imprese e cittadini alle prese con la crisi climatica e i rincari dell’energia? A giudicare dai contenuti di una recente guida realizzata per il progetto di Comunità energetica GECO, curato da AESS, Enea, Università degli Studi di Bologna ed EIT, sì.

Ma cosa sono le comunità energetiche? Nella definizione che ne dà la guida, la comunità energetica è “una coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, collabora con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti locali”.
Le fonti da cui si ricava l’energia sono rinnovabili, non fossili. La localizzazione delle comunità in condomini o distretti produttivi allacciati alla medesima cabina primaria. Le reti quelle di media e bassa tensione già presenti nei nostri territori. Una soluzione ottimale quindi che trasforma i cittadini da semplici consumatori in produttori, o meglio in “prosumer” (produttori/consumatori) e che garantisce un vantaggio per tutti grazie alla riduzione della dipendenza energetica dall’estero e all’impatto positivo su occupazione e ambiente.

Ma è davvero così? Proviamo a capirlo, anche alla luce della proposta di legge presentata dalla giunta di Regione Emilia Romagna lo scorso 14 febbraio, che – a quanto rivelano i più informati – dovrebbe giungere alla sua definitiva approvazione entro il mese di aprile, al più tardi maggio 2022 e che potrebbe destinare parte dei fondi strutturali europei alla costituzione di comunità energetiche costituite da cittadini o imprese. 

Il quadro normativo

Le definizioni di “autoconsumo collettivo” e di Comunità di energia rinnovabile (CER) si ritrovano in una delle otto direttive europee che regolano i temi energetici (CEP Clean Energy Package). Nello specifico nella direttiva UE 2018/2001. Questa definisce la comunità energetica come:

“un soggetto giuridico” fondato sulla partecipazione aperta e volontaria, il cui scopo prioritario non è la generazione di profitti finanziari, bensì il raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri o soci e per il territorio in cui opera.

Per garantire il suo carattere no profit, dunque,tra i membri delle CER non sono ammessi aziende del settore energetico (fornitori ed ESCO) se non come prestatori di servizi infrastrutturali e di fornitura. Inoltre, come chiarito dal documento citato in apertura, la CER “può gestire l’energia in diverse forme (elettricità, calore, gas) a patto che siano generate da una fonte rinnovabile”.

In prima battuta l’ordinamento italiano ha recepito e “ricalcato” la normativa europeacon il decreto Milleprorghe del 2020 (DL n.162/2019), con la delibera ARERA n.318/2020 e, dal 15 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del D.lgs n.199/2021.

Quest’ultimo provvedimento ha corretto una delle principali anomalie presenti nel Milleproroghe 2020, innalzando la potenza di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili da 200 kW a 1MW. Una correzione indispensabile per garantire un ritorno sugli investimenti e per rendere maggiormente “performanti” gli impianti installati. 

In buona sostanza, i soggetti partecipanti ad una comunità energetica producono energia elettrica per i propri consumi con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 1MW per impianto. Tutti insieme poi condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente, con la possibilità di immagazzinarla e di usarla all’occorrenza grazie a sistemi di accumulo (batterie) a disposizione dei membri della comunità. 

Gli aspetti legali

Oltre a chiarire gli obiettivi delle Comunità energetiche rinnovabili, il D.lgs n.199/2021 definisce la comunità come un “soggetto di diritto autonomo”, dotata quindi di un proprio regolamento o statuto. La normativa stabilisce che l’energia auto prodotta dalla CER deve essere utilizzata per l’autoconsumo o per la condivisione con i membri della comunità, mentre quella in eccesso può essere accumulata e venduta tramite accordi di compravendita di energia elettrica, fermo restando il requisito indispensabile della connessione alla stessa cabina primaria.

Gli incentivi alle comunità energetiche

Il governo ha previsto una serie di incentivi per incoraggiarne la diffusione delle comunità energetiche e l’utilizzo di sistemi di accumulo. Sia dal punto di vista fiscale che tariffario. Nel settembre 2020 un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato un contributo per l’energia prodotta, auto consumata e immagazzinata dai nuovi impianti rinnovabili pari a 100 euro per ogni MWh prodotto e condiviso dagli auto consumatori che agiscono collettivamente nello stesso edificio o condominio e di 110 euro/MWh per i membri di una CER collegati ad una stessa cabina di media/bassa tensione.

Secondo la società di consulenza PWC che ha analizzato il quadro fiscale della normativa, “la tariffa incentivante è erogata per un periodo di 20 anni ed è modulata per garantire la redditività degli investimenti e senza incrementare i costi vigenti”. Un impostazione confermata anche dal D.lgs 199/2021 e dalle ultime direttive ARERA, ma che potrebbe subire delle variazioni già a giugno 2022 con l’arrivo dei decreti attuativi alla norma.

Alla cosiddetta “tariffa incentivante” si aggiungono le detrazioni fiscali riservate ai privati per l’installazione di impianti fotovoltaici (50% in 10 anni o, con il cosiddetto superbonus, 110% in 5 anni). Per le imprese è previsto invece un credito di imposta del 6% sul costo d’investimento fruibile in tre anni, ma solo in compensazione. Per intenderci, se un’impresa spende 20mila euro d’impianto le spetta un credito d’imposta di 1.200 euro all’anno per tre anni. Probabilmente troppo poco rispetto alle agevolazioni concesse nel recente passato e considerando l’urgenza attuale. 

Un discorso a parte sono i crediti di imposta previsti dal recente decreto “anti-rincari”, di cui abbiamo parlato qui.

Inoltre, come osservato da Confartigianato Emilia Romagna, la tariffa incentivante prevista dalla normativa deriva dalla componente ASOS (ex A3) che proviene direttamente dalla bollette di famiglie ed imprese. Un paradosso che, ci auguriamo, venga corretto con i decreti attuativi attesi per metà anno.

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