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Rifiuti pericolosi: a chi spetta la nomina del consulente ADR

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21 Dicembre 2022 Stampa

L’estensione dell’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti ADR anche alle imprese che effettuano spedizioni di rifiuti pericolosi su strada entro il 31 dicembre 2022, ha provocato più di un dubbio interpretativo.

In particolare per ciò che riguarda il corretto ambito applicativo della disciplina e l’individuazione del consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023 – così come stabilito dalla Direttiva UE 2020/1983 – non solo ai trasportatori, ma anche ai produttori di rifiuti pericolosi, ricomprendendo in questo modo un gran numero di imprese.

La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Dopo aver chiesto urgentemente chiarimenti ai ministeri interessati (Trasporti, Sviluppo Economico, Ambiente e Sicurezza Energetica), il 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa, in linea con l’interpretazione data dalla nostra associazione.

A nostro avviso, infatti, la direttiva europea si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.

Si tratta quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già al produttore del rifiuto pericoloso, il quale resta unicamente obbligato alla corretta classificazione ed al giusto conferimento ad una impresa di smaltimento specificamente autorizzata, con incarico formalizzato nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale e non già anche a dotarsi di un consulente ADR.

A sostegno di questa conclusione interviene quindi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:

“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”

In conclusione sono esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR, le attività di imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

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