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Coronavirus: cosa stabilisce il Dpcm dell’11 marzo

6 minuti di lettura
12 Marzo 2020 Stampa

Nella serata di mercoledì 11 marzo il governo ha deciso: sospensione fino al 25 marzo di tutte le attività non necessarie. La decisione, unica nella storia repubblicana, è stata definita dal Premier, Giuseppe Conte, indispensabile per contenere il contagio da Covid-19.

È così che alle 22.00 di ieri è stato firmato il DPCM (in allegato in fondo all'articolo ndr.) che da oggi, giovedì 12 e fino a mercoledì 25 marzo sospende tutte le attività del commercio al dettaglio, limita al massimo le attività produttive e professionali, esortandole ad utilizzare quanto più possibile lo smart working (qui un nostro articolo in merito), le ferie e i congedi. Ecco il provvedimento: 

In allegato trovate anche i chiarimenti – scaricabili – forniti dal Coordinamento dei Comuni modenesi  

Articolo 1 del DPCM dell'11 marzo 

comma 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito  della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le attività che rimangono attive, così come indivduate dall'allegato 1

Ecco l'elenco delle attività individuate nell'allegato 1 al DPCM che vendono generi alimentari e di prima necessità e che possono continuare a tenere aperto:

– ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket alimentari;
– surgelati;
– elettronica, informatica ed elettrodomestici;
– pompe di benzina;
– esercizi specializzati di Ict;
– ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– articoli igienico-sanitari;
– articoli per l’illuminazione;
– edicole
– farmacie;
– parafarmacie;
– ortopedia e medicali
– profumeria e igiene personale;
– piccoli animali domestici;
– ottica e fotografia;
– combustibile per uso domestico e riscaldamento;
– saponi, detersivi;
– e-commerce, televendite, vendite per corrispondenza e per mezzo di distributori automatici;

comma 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (in allegato trovate la "Procedura straordinaria per consegna al domicilio del cliente") nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

comma 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 e che abbiamo riassunto qui sotto:

– Lavanderie
– Lavanderie industriali
– Tintorie
– Servizi di pompe funebri e annessi

comma 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

comma 5) Il Presidente della Regione può disporre tramite ordinanza la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo,  sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.  

comma 6)  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.  

comma 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
) siano  incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;    

comma 8)  per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;  

comma 9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8  si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  

comma 11) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.  

Articolo 2 del DPCM dell'11 marzo

comma 1) Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020

Vi ricordiamo che gli uffici delle sedi Lapam rimarranno operativi ma chiusi al pubblico fino al 25 marzo, sarà comunque possibile contattarli tramite email e telefono.
Consulta qui l'elenco.  

Allegati

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