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Coronavirus: cosa stabilisce il DPCM dell’8 marzo

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9 Marzo 2020 Stampa

Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri, domenica 8 marzo 2020, stabilisce alcune stringenti novità rispetto a quanto fissato in precedenza (qui trovate tutti i provvedimenti precedenti raccolti nel nostro Speciale). 
particolare dispone nuove misure restrittive, in vigore fino al 3 aprile, per ciò che riguarda i movimenti e gli spostamenti dentro e verso la nuova area a contenimento rafforzato:

 La nuova "area a contenimento rafforzato" secondo il DPCM 8/3/2020

– L'intera Regione Lombardia
– Le province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

questa area sono prescritte una serie di misure e restrizioni che mirano a contenere la diffusione del Covid-19. In particolare:

– Devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute.
– Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali;
– Vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;
– Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
– Sono chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione;
– Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali;
– Per quello che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa;
– le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone  e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa;
– per quello che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro;
– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi.

I principali dubbi interpretativi e le risposte fornite alle nostre domande

Sin da subito il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali Confartigianato Imprese si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo.
risposta a queste sollecitazioni, nella tarda serata di domenica 8 marzo è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile (in allegato ndr.) che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute (in allegato il modello di autocertificazione ndr.).

le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.

A tal proposito nella giornata di ieri Regione Emilia Romagna ha chiarito attraverso un'Ordinanza (scaricabile qui ndr.) alcuni punti relativi alle attività del benessere. Tra cui all'art.3:

"Nell'esercizio delle attività classificate con i codici ateco 96.02.01 (Seri saloni di barbieri e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) gli addetti impengnati nel servizio a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol e cloro".

Naturlamente la distanza per i clienti in attesa deve essere di almeno 1 metro.

Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ (qui e in allegato ndr.) su come i cittadini si devono comportare all’interno delle “aree a contenimento rafforzato”.

Gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dall'area a contenimento rafforzato e all'interno dei territori 

Infine, per quello che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative, o situazioni di necessità, o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia (in allegato ndr.).

La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.).

I cartelli da esporre 

In allegato potete poi scaricare ed esporre i cartelli per informare la gentile clientela degli obblighi da rispettare all'interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi.
Qui trovate invece le disposzioni del Ministero della Salute valide per tutte le attività, imprenditoriali e non e il cartello scaricabile e stampabile. 

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