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Coronavirus: le misure a sostegno delle imprese in vigore in Emilia Romagna

6 Marzo 2020 Stampa

In questi giorni si sono alternati numerosi provvedimenti legislativi per contenere, prevenire e ridurre l'impatto dell'emergenza dovuta alla diffusione della malattia Covid-19, li abbiamo riassunti nel nostro speciale.

Le misure applicabili in Emilia Romagna

Definite le diverse zone, le misure applicabili in Emilia Romagna sono:

Proroghe nel calendario delle scadenze fiscali (art. 1 del DL n°9 2/3/2020)

Slitta al 31 marzo il termine per la consegna da parte del sostituto d’imposta della Certificazione Unica al lavoratore/pensionato e la trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (art. 8 del DL n°9 2/3/2020)

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (su tutto il territorio nazionale, quindi) sono sospesi, dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:

– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuate dai datori di lavoro che operano in qualità di sostituti d'imposta;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

Gli importi sospesi dovranno poi essere versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
che tali aspetti del decreto necessitano sicuramente di alcuni chiarimenti da parte del legislatore. 

Ammortizzatori sociali (artt. 15 e 17 del DL n°9 2/3/2020)

Per le aziende con sedi o unità produttive all’interno della cosiddetta “zona gialla” (quindi anche per l'Emilia Romagna ndr.) viene confermata l’applicazione dei “normali” ammortizzatori sociali, in ragione del settore di inquadramento e della dimensione aziendale, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs 148/2015 (CIG, FIS, FSBA, etc).
le aziende che non hanno invece diritto a questi strumenti, come ad esempio i datori di lavoro del commercio/terziario con meno di 5 dipendenti, è previsto il ricorso ad un trattamento di integrazione salariale in deroga con le seguenti “caratteristiche”:

– il ricorso è limitato ai “casi di accertato pregiudizio” riconducibile ai provvedimenti emergenziali;
– occorre l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
– la durata della sospensione non può essere superiore ad un mese;
– è previsto un limite massimo di spesa, per la nostra Regione, di “soli” 25 milioni di euro (a fronte dei 40 stanziati per il Veneto ed i 135 per la Lombardia ndr.);
– oltre al trattamento economico (che è esclusivamente a pagamento diretto INPS) è riconosciuta la copertura figurativa dell’evento;
– il trattamento dovrà essere autorizzato dalla Regione, cui dovranno pertanto essere inviate le istanze, con modalità e tempistichem però ad oggi non ancora note, che verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Molto simile l’impianto normativo relativo agli ammortizzatori previsti per le aziende in “zona gialla” limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati in “zona rossa” (es. datore di lavoro ubicato in Emilia Romagna con alle dipendenze un lavoratore residente a Casalpusterlengo); 

– la durata massima è di tre mesi, a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (e solo per lavoratori in forza alla medesima data);
– le coperture (figurativa compresa) e le modalità di attivazione sono le medesime (Regioni ed INPS) ed identica è anche la previsione di pagamento diretto da parte dell’Istituto;
– diverso il budget di spesa ammessa, pari a 7,3 milioni di euro, che però non è riferito alle singole Regioni.

Smart working “agevolato” (DPCM 1/3/20 e DPCM 4/3/20)

Merita sicuramente un breve approfondimento la possibilità di fare ricorso al “lavoro agile “ o smart working, per tutta la durata del periodo dell’emergenza con modalità “semplificate” (al momento fino al prossimo 31 luglio)

– possibile il passaggio allo smart working anche in assenza di un accordo formalizzato tra azienda e lavoratore;
– l’informativa prevista in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro può essere resa “in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro" reperibile qui.

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