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Coronavirus: l’ordinanza regionale del 10 marzo

11 Marzo 2020 Stampa

“Sia chiaro che il primo impegno è contrastare la diffusione del virus e l’Emilia-Romagna è in prima linea in questo sforzo".

Con queste parole il presidente di Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, aveva accolto nella giornata di domenica 8 marzo, il primo dei due provvedimenti con cui il governo ha di fatto esteso la cosiddetta "area a controllo rafforzato" prima alla Lombardia e a 14 province italiane (DPCM 8 marzo), e poi a tutto il territorio nazionale (DPCM 9 marzo) fino a venerdì 3 aprile.

L'Ordinanza regionale di martedì 10 marzo

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, Stefano Bonaccini annuncia sulla sua pagina facebook un ulterirore stretta rispetto alle misure adottate dal governo (leggi qui la notizia). 
serata arriva così la seconda Ordinanza regionale – la trovate in allegato – che di fatto stabilisce la sospensione delle attività di asporto e consumo oltre che per i bar e ristoranti così come disposto dal governo, anche per le attività artigianali come ad esempio piadinerie, tigellerie, gelaterie, pizze al taglio, ecc… dalle ore 18.00 alle ore 6.00, mantenendo però la possibilità di consegne a domicilio, a patto che si rispetti il principio della distanza tra le persone al momento della consegna. Ecco quanto disposto per punti nell'Ordinanza, valida da mercoledì 11 marzo e fino al 3 aprile

1. Quanto disposto nell' articolo 1 (comma 1 lettera n) del DPCM dell’8 marzo 2020, cioè: “sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”, si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).

2. Le attività di cui al punto 1 della presente Ordinanza e quelle di cui alla lettera n) del DPCM dell’8 marzo 2020, osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;

3. Le disposizioni non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;

4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell’11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

L'Ordinanza regionale di domenica 8 marzo 

Domenica 8 marzo la giunta regionale ha emenato una propria Ordinanza – che alleghiamo a questo articolo – in cui, oltre ad aver anticipato la chiusura di palaestre e piscine, sono contenute altre misure che interessano anche le nostre categorie di impresa (qui l'articolo sul sito della Regione ndr.). In particolare per le attività che riconduciamo alla categoria del benessere, per i taxisti e per i servizi di noleggio con conducente. Ecco in sintesi quanto disposto: 

Le attività del benessere, del tatuaggio e piercing 

Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monousolavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

Taxi e noleggio con conducente

Nell’esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente gli addetti nella conduzione dei veicoli devono, a far data dall’11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e i guanti monouso; inoltre occorre la sanificazione periodica e regolare del mezzo.

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