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Coronavirus: l’ordinanza regionale del 14 marzo

14 Marzo 2020 Stampa

L'Ordinanza (o decreto ndr.) emanata dal presidente della giunta di Regione Emilia Romagna sabato 14 marzo e che trovate in allegato in fondo all'articolo, ha definito ancor più nel dettaglio i provvedimenti adottati dal governo attraverso il DPCM dell'11 marzo (leggi qui la sintesi). Ecco i punti salienti: 

1. La sospensione disposta dall’art.1 comma 1 punto 2) del DPCM dell’11 marzo 2020 si estende a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna a domicilio o residenza del cliente, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie;

. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle attività di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del DPCM 11 marzo 2020 le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento;

. Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano;

. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, quali rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, anche in esercizi polifunzionali di cui alla l'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14 e ss.mm.ii, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, fermo restando l’apertura della/e attività commerciale/i consentita/e;

. La sospensione delle attività di cui al punto 3) dell’art. 1 comma 1 punto 3 del DPCM 11 marzo 2020, non si applica a tutte le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) ed ai mezzi (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi);

Per maggiori informazioni in merito all'Ordinanza del 14 marzo, vi invitiamo a consultare il sito della Regione a questo link

Allegati

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