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Coronavirus: siglato il protocollo per la sicurezza di imprese e lavoratori

14 Marzo 2020 Stampa

“Con la firma del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Coronavirus, RETE Imprese Italia conferma l'impegno per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e degli imprenditori che continuano a svolgere la propria attività, con l'obiettivo di contenere la diffusione del virus e assicurare la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi essenziali”.

Questo il commento di Giorgio Merletti, Presidente di Confartigianato, che in rappresentanza di RETE Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), ha partecipato alla videoconferenza con il Governo e i sindacati dei lavoratori e che ha portato alla stipula del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". 

Il protocollo punto per punto

Promosso dal governo e sottoscritto da associazioni datoriali e sindacati sabato 14 marzo, il Protocollo (che trovate allegato ndr.) è articolato in 13 punti e mantiene valido quanto stabilito per le attività di produzione nel DPCM dell'11 marzo.

Punto 1) Informazione

– L'azienda si impegna a consegnare e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi (in fondo all'articolo potete scaricare il "decalogo" del Ministero della Salute ndr.). In particolare il Protocollo raccomanda l'obbligo ai lavoratori di rimanere al proprio domicilio se in presenza di febbre oltre i 37.5° e di informare tempestivamente il responsabile o il datore di lavoro in presenza di qualsiasi sintomo influenzale. 

Punto 2) Modalità di ingresso in azienda

– Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. I dati rilevati, così come suggerito dal Protocollo, non verranno registrati e in caso di febbre sopra i 37.5° le persone potranno essere momentanemante isolate, dotate di mascherine e invitate a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. Si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso. 

– Il datore di lavoro potrà inibire l'accesso a chi nei precedenti 14 giorni abbia avuto contatti con persone risultate positive a Covid-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. 

Punto 3) Modalità di accesso dei fornitori esterni

– Per l’accesso di fornitori esterni si invita a individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

– Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.

– Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

– Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. 

– Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

– Tali norme si applicano anche ad aziende in appalto presso altre imprese. 

Punto 4) Pulizia e sanificazione in azienda 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.

– Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti.

– Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;

– L'azienda può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

Punto 5) Precauzione igieniche personali 

– È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

– È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Punto 6) Dispositivi di protezione individuale 

– Si raccomanda l'utilizzo di mascherine. Data la difficoltà nel reperimento delle stesse, il Protocollo suggerisce l'utilizzo di quelle conformi alle indicazioni sanitarie.

– È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (a questo link trovate la guida – in inglese – su come realizzarla).

– I dispositivi di sicurezza (guanti, occhiali, mascherine, camici, ecc) sono necessari ove le condizioni di lavoro non permettano di rispettare il metro di distanza tra le persone. 

Punto 7) Gestione degli spazi comuni 

– L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

– Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie; 

– Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Punto 8) Organizzazione aziendale 

– In ottemperanza con quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

– Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi. 

Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

– Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

– Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. 

– Nel caso non siano sufficienti gli istituti di cui sopra, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. 

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. 

N.B su quest'ultimo punto rimane un certo grado di incertezza. Secondo quanto stabilito da Regione Emilia Romagna con l'Ordinanza del 14 marzo scorso (in allegato ndr.) la sospensione delle attività di cui al punto 3) dell’art.1 comma 1 punto 3 del DPCM 11 marzo 2020, non si applica a tutte le attività necessarie ai mezzi (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi) e ai servizi per la casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.). Ci riserviamo di chiarire quanto prima questo punto, rimandandovi nel frattempo ai suggerimenti per i professionisti predisposti da Confartigianato Impianti 

Punto 9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti

– Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati

– Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

Punto 10) Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione 

– Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria. 

– Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

– Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 

Punto 11) Gestione di una persona sintomatica in azienda 

– Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. (Qui quelli di Regione Emilia Romagna N.verde: 800.033.033 ndr.) 

– L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Punto 12) Sorveglianza sanitaria, medico competente, Responsabile sicurezza sul lavoro (RLS) 

– La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo, in allegato in fondo a questo articolo ndr.). 

– Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

– La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

– Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

– Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Punto 13) Aggiornamento del Protocollo 

– È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

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