Dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs n.36/2023 entra quindi a regime una delle riforme richieste al governo italiano dalla Commissione europea per l’attuazione del PNRR. Tuttavia, le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquisteranno efficacia dal 1° luglio 2023, data in cui è prevista l’abrogazione del precedente Codice.
In questa notizia ricapitoliamo gli aspetti principali del nuovo Codice, ricordando che per i bandi pubblicati prima di luglio, continua ad avere efficacia la precedenti disposizioni normative (d.lgs n.50/2016).
I princìpi del nuovo Codice degli appalti
Il nuovo Codice degli appalti si apre con l’enunciazione dei principi generali del rapporto contrattuale tra le parti. Tra le altre cose, viene ridefinito anche il ruolo del RUP, il Responsabile unico del progetto. Nell’intenzione del legislatore vi è infatti l’alleggerimento della responsabilità della precedente figura che era responsabile dell’intero procedimento, verso una diversa allocazione della responsabilità delle varie fasi del procedimento.
Digitalizzazione
Tra le novità più significative della normativa vi è il rafforzamento dell’uso delle piattaforme digitali. In particolare, è prevista l’interoperabilità delle banche dati che, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC (l’Autorità nazionale anticorruzione ndr.), garantirà la semplificazione delle procedure. La data di entrata in vigore di questa previsione è fissata al 1° gennaio 2024.
Procedure sotto soglia UE
Il nuovo Codice degli Appalti mette a regime le deroghe varate durante la pandemia per accelerare l’assegnazione degli appalti di piccolo/medio importo. In particolare stabilizza la soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dal DL n.76/2020 (il cosiddetto decreto “semplificazioni” ndr.). Vengono quindi modificate le soglie di importi per le procedure sottosoglia che prevedono l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici ma nel rispetto dei principi generali, nel caso di lavori fino a 150mila euro e fino a 140mila euro nel caso dei servizi e delle forniture.
Nel caso di lavori per importi pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Nel caso di lavori per importi pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alla soglia comunitaria (5.382.000 euro ndr.) è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Subappalto
Il nuovo Codice degli appalti introduce il cosiddetto “subappalto a cascata”. Il nuovo Codice degli appalti, adeguando la normativa italiana a quella europea, introduce il cosiddetto “subappalto a cascata”, lasciando potere discrezionale alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara eventuali limitazioni alla sua applicabilità, che dovranno, però, essere specifiche e motivate.
Un’altra novità riguarda la responsabilità solidale tra il contraente principale e il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto di subappalto.
Concessioni
Per i concessionari scelti senza gara, il nuovo Codice stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60% dei lavori, dei servizi e delle forniture. Tale obbligo non vale per settori quali: ferrovie, aeroporti, gas, luce.
Appalto integrato
Il nuovo Codice prevede la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti presenti oggi. In particolare, per gli appalti complessi, la stazione appaltante o l’ente concedente, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Questa facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma sarà efficace dal 1° luglio 2023.
Revisione obbligatoria dei prezzi
Viene disciplinata la revisione dei prezzi attraverso un meccanismo che prevede l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi, che scatteranno automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80% delle variazioni valutate con riferimento agli indici sintetici ISTAT.
Qualificazione estesa a servizi e forniture
Il nuovo Codice degli appalti prevede di estendere la qualificazione obbligatoria agli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi (vedi art.100 comma 10 ndr.). Un punto su cui la nostra Confederazione si espressa criticamente e continuerà a farlo in tutte le sedi opportune.
Rating d’impresa
L’articolo 109 demanda all’ANAC l’istituzione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese. A questo proposito la nostra Confederazione ha richiesto l’abrogazione della previsione o, in subordine, la definizione di un rating bilaterale che misuri anche la prestazione della stazione appaltante.