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Cosa contiene il cosiddetto “Decreto Agosto”

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14 Agosto 2020 Stampa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto (leggi qui il testo integrale) il decreto legge n°104, cosiddetto decreto “Agosto”, ha introdotto importanti novità per imprese e lavoratori. Tra queste un nuovo periodo di 18 settimane di cassa integrazione ordinaria e in deroga fruibili sino al 31 dicembre 2020, la proroga delle mortatorie su mutui e prestiti (qui il nostro articolo dedicato) spostate ora al 31 gennaio 2021 e le misure a favore delle imprese del commercio e del turismo, particolarmente colpite dalla crisi (qui la nostra notizia dedicata).In quest’articolo riassumiamo le principali novità di carattere lavoristico e fiscale, ricordando che si attende ora la definitiva conversione in legge del provvedimento.

Lavoro

Art.1 – Cassa integrazione e assegno ordinario

Sono previste altre 18 settimane di integrazioni salariali, da collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, in due tranche di 9 settimane (9 senza costi per i datori di lavoro, le ulteriori 9 con un’aliquota variabile tra il 9% e il 18% in ragione di cali di fatturato uguali o inferiori al 20%); il datore è tenuto a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se lo stesso datore ha avuto una riduzione del fatturato aziendale (primo semestre 2020 su primo semestre 2019) inferiore al 20 per cento. Il contributo addizionale è pari al 18% se l’impresa non ha avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019.

I datori di lavoro possono accedere alle 9+9 settimane previste indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno.
Risultano quindi rideterminate il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive, appunto), indipendentemente da quanto richiesto, autorizzato e fruito nei i periodi fino al 12 luglio 2020.

Le domande di accesso alla nuova cassa integrazione Covid-19 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto.In relazione al nuovo periodo di 18 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi (tra cui FSBA) sono rifinanziati per un totale di 1.600 milioni di euro mediante trasferimenti che verranno effettuati con uno o più decreti dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art.3 – Sgravi a fronte del mancato utilizzo della Cig

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, previsti dai decreti Marzo e Rilancio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesifruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 1/208, convertito con modificazioni dalla L. 27/20 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Art.6 – Sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato

Altra novità del decreto è uno sgravio per chi assume a tempo indeterminato. Fino al 31 dicembre 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.L’incentivo spetta anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.Previsto anche a uno sgravio di tre mesi per le assunzioni di lavoratori stagionali e negli stabilimenti termali.

Art.8 – Contratti a tempo determinato

Di rilievo operativo le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine per il quale l’acausalità viene consentita sino al 31 dicembre 2020: è infatti possibile “rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”, ma nel rispetto della durata complessiva del contratto di 24 mesi.Abrogata, invece, la proroga obbligatoria dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), di apprendistato per la qualifica e di alta formazione.

Art.13 – Divieto di licenziamento

Questo articolo è frutto di un delicato compromesso politico e delinea una proroga “mobile” del divieto di licenziamento (che dal 17 agosto si sposta in avanti sostanzialmente fino a fine anno), aprendo però a delle eccezioni in relazione al periodo massimo di fruizione degli ammortizzatori Covid o dell’esonero contributivo fino a 4 mesi (disposizione prevista dal decreto per chi non utilizza gli ammortizzatori). In pratica, non si potrà licenziare finché si utilizza la Cig Covid-19 o lo sgravio contributivo per chi rinuncia all’ammortizzatore. Si potrà invece licenziare: in caso di fallimento, di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Fisco

Art.59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

La disposizione introduce un sostegno finanziario alle imprese di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici, a seguito della massiccia perdita di presenze turistiche straniere quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da COVID-19. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

– per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
– per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici.

 

Art.65 – Proroga moratoria prestiti e mutui

L’articolo 65 del decreto Agosto prevede una proroga della moratoria straordinaria fino al 31 gennaio 2021 dei prestiti e delle linee di credito concesse alle piccole e medie imprese dal precedente decreto legge n°18, cosiddetto decreto “Cura Italia” (qui la notizia dedicata). Se l’azienda rientra tra quelle che ha già ottenuto la moratoria le scadenze rateali, esse slitteranno automaticamente al 31 gennaio 2021 salvo espressa rinuncia.Per le imprese del settore turistico, invece, la moratoria prevede una proroga automatica più lunga fino al in 31 marzo 2021. Qualora invece l’azienda si trovi in carenza di liquidità e non abbia precedentemente richiesto la moratoria c’è la possibilità di richiederla fino al 31 dicembre 2020.Per maggiori informazioni su questo argomento potete leggere la nostra notizia dedicata.

Art.77 – Bonus “affitti”: ampliamento soggettivo e temporale

La disposizione estende alle strutture termali il riconoscimento del bonus “affitti” previsto nella misura del 60% dall’articolo 28 D.L. “Rilancio”, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente (quindi, superiore o inferiore a 5 milioni di euro).
È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese, il suddetto credito d’imposta. Di conseguenza, il “bonus” spetta in relazione all’importo versato nel periodo d’imposta 2020:
– con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, per la generalità delle imprese e professionisti,
– con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Art. 78 – Alberghi e strutture ricettive, azzerata l’IMU 2020

Viene introdotta l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, dopo che il decreto “Rilancio” (art. 177) aveva introdotto l’esenzione dal pagamento della prima rata, per le unità immobiliari adibite a:- cinema e teatri, nonché discoteche, night club e simili, a condizione (cat. Catastale D/3);
– stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché stabilimenti termali;
– alberghi e pensioni (cat, catastale D/2);
– agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane
– affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, campeggi.L’esenzione è condizionata al fatto che il gestore delle strutture sopra indicate coincida con il proprietario degli immobili.
l’esenzione anche per gli immobili di categoria D in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
effetto delle sopra elencate disposizioni, i soggetti interessati non pagheranno nulla per l’anno in corso a titolo di IMU.
inoltre disposta l’esenzione totale da imposta per le annualità 2021 e 2022 con riferimento a teatri e cinema, subordinandola all’autorizzazione della Commissione Ue.

Art.79 – Riqualificazione delle strutture turistiche

Viene riproposta, con alcune modifiche, la misura finalizzata all’ammodernamento e riqualificazione delle strutture turistiche e termali già operanti sul territorio nazionale, di cui all’articolo 10 D.L. 83/2014, le cui modalità operative erano state stabilite con il D.M. 7 maggio 2015 (tale decreto, entro il 31 agosto 2020, dovrà essere opportunamente adeguato).

Art.81 – Tax credit del 50% per sponsorizzazioni a società sportive iscritte al CONI

Viene introdotta un’agevolazione fiscale in forma di credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in misura pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni comprese) effettuati nel corso del 2020 in favore di leghe, società sportive professionistiche e società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, con ricavi almeno pari a 200 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Art.84 – Disposizione in materia di autotrasporto

È incrementata la dotazione finanziaria finalizzata ad aumentare per il 2020 la deduzione forfetaria di spese non documentate ex art. 1, c. 106, legge 266/2005 (si veda News n. 44/2020).
effetto di tale disposizione, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente, ossia:euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
,8 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi dai decreto “Rilancio”

I versamenti tributari e contributivi prorogati al 16 settembre 2020 dal decreto “Rilancio” (articoli 126 e 127) sono dilazionati senza interessi e sanzioni, anziché in 4 rate mensili di pari importo, come previsto in origine, in due tranches nella misura:- del 50 per cento da versare in unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo;
– del restante 50 per cento che potrà essere versato in massimo 24 rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.Resta fermo che i contribuenti, volendo, possono versare tutto in unica soluzione entro il 16 settembre 2020.

Art. 98 – Soggetti ISA, forfettari e minimi proroga secondo acconto

Per contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA , con ricavi o compensi inferiori alla soglia per l’applicazione dei predetti indicati, ossia 5.164.569 euro, ivi compresi i contribuenti forfettari e minimi, nonché in generali tutti i contribuenti che dichiarano cause di esclusione dagli ISA, slitta dal 30 novembre al 30 aprile il termine per il versamento del secondo acconto, solo in presenza di una riduzione del fatturato di un semestre.La dilazione si estende ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (attribuzione del reddito per trasparenza).La condizione per avere diritto allo slittamento è che sia registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Art.109 – Esenzione TOSAP e COSAP per bar e ristoranti

Con riferimento a TOSAP e COSAP, rispettivamente la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, a favore di bar e ristoranti viene estesa l’esenzione fino al 31 dicembre 2020, laddove in precedenza, col decreto “Rilancio” era stata disposta fino al 31 ottobre. Esteso al 31 dicembre 2020 anche il termine di presentazione in via telematica della domanda per la concessione di suolo pubblico, e la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, senza chiedere la preventiva autorizzazione.

Art.110 – Rivalutazione beni d’impresa con effetto fiscale anticipato

In merito alla rivalutazione dei beni d’impresa, riproposta dalla legge di bilancio per il 2020, oggetto di modifiche ad opera sia del decreto “Liquidità” che dal decreto “Rilancio”, il decreto Agosto stabilisce per i bilanci 2020 la possibilità di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Facoltativamente si può optare anche per il riconoscimento fiscale, con il pagamento di un’imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa (si pensa del 3%), fatta sempre salva l’affrancamento della riserva con sostitutiva del 10%. Il riconoscimento fiscale, per chi assolve l’imposta sostitutiva sui plusvalori scatta dal 2021 (per ammortamento e manutenzioni). Invece, ai fini dell’eventuale successiva cessione dei beni rivalutati, tale rilevanza si avrà dal 2024.

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