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Cosa stabilisce il DPCM del 2 marzo 2021

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2 Marzo 2021 Stampa

Mentre si attende l’ordinanza di Regione Emilia Romagna per le province di Modena e Reggio Emilia, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato un nuovo DPCM (in allegato in fondo a questo articolo ndr.).
Il provvedimento sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto di spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Oltre alle fasce di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa) il provvedimento conferma anche il coprifuoco dalle ore 22:00 alle 5:00 di mattina e l’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto.
È consentita invece l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa.
Vediamo in sintesi le altre misure previste.

Scuole

  • Zone rosse
    Da sabato 6 marzo nelle zone rosse scatta la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • Zone arancioni e gialle 
    Nelle zone arancioni, come l’Emilia Romagna, saranno i Presidenti delle regioni a disporre la sospensione dell’attività scolastica:
  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.


Musei, teatri, cinema, impianti sportivi

Nelle zone gialle il DPCM conferma la possibilità per i musei di aprire durante la settimana, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Sport

Il provvedimento sospende in tutt’Italia l’attività di palestre, piscine e impianti sciistici, centri termali e benessere (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche).

Attività della ristorazione e pubblici esercizi

Il DPCM elimina il divieto di asporto dopo le ore 18:00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Questo divieto vale per tutte le zone. In zona gialla bar e ristoranti potranno aprire dalle 5:00 alle 18:00, con consumazione al tavolo consentita per un massimo di 4 persone. Nelle zone gialle rimangono consentite domicilio e asporto.

In zona arancione e rossa le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo, non potranno fare servizio al tavolo, ma sarà consentito l’asporto fino alle ore 18:00 nei bar e fino alle 22:00 nei ristoranti. Nessun limite è invece previsto per le consegne a domicilio, sempre consentite nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il trasferimento che per il trasporto.

Attività commerciali

In zona gialle a arancioni possono continuare ad operare tutte le attività di commercio al dettaglio, mentre nelle zone rosse potranno farlo solo le attività considerate essenziali (le abbiamo elencate qui) come le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita. Nelle zone rosse restano aperti anche edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Sono invece sospesi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivivaistici.

Servizi alla persona

Nelle zone rosse viene disposta la chiusura dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici (vedi allegato 24 del DPCM).

Spostamenti per l’estero

Su questo capitolo il DPCM vieta gli spostamenti per gli Stati elencati nell’allegato 20, nonché l’ingresso in Italia alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati elencati nello stesso allegato, elenco E.

Allegati

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