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Cosa stabilisce il DPCM del 3 novembre

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4 Novembre 2020 Stampa

Nella serata di mercoledì 4 novembre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa il ritardo nella pubblicazione di un nuovo Dpcm, il quarto in quattro settimane, atteso nella giornata. Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e fino a giovedì 3 dicembre.

A questo link potete consultare le FAQ sulle misure adottate dal governo nel Dpcm.

Tra le novità del provvediemento (in allegato ndr.) di cui si è parlato molto in questi giorni c’è la suddivisione in tre fasce del Paese: zone gialle (con rischio alto o moderato e restrizioni generali di carattere nazionale); arancioni (a rischio alto, con restrizioni aggiuntive) e rosse (dove verrà adottato un lockdown) nei cui spostamenti sarà necessario l’utilizzo di una autocertificazione.
Ecco una sintesi delle principali misure adottate.

Le misure nelle zone gialle

Il Dpcm dispone che il Ministero della Salute, con un’ordinanza ad hoc ha assegnato ad ogni Regione una “fascia di rischio” in base ai dati forniti dal Comitato Tacnico Scientifico. Nelle zone gialle e su tutto il territorio nazionale varranno le norme già adottate con i precedenti Dpcm (es: obbligo di mascherina all’aperto, limitazione dei movimenti, etc) e le nuove misure che dovranno essere adottate da venerdì.

Nella zona gialla fanno attualmente parte Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Marche, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Divieto di circolazione dalle 22:00 alle 5:00

Il nuovo provvedimento dispone su tutto il territorio nazionale il divieto di circolazione dalle 22:00 alle 5:00, fatta salva la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Il Dpcm raccomanda alle persone di non spostarsi con mezzi privati e pubblici nell’intero arco della giornata salvo esigenze lavorative, di studio, salute, situazioni di necessità o per svolere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Le autorità locali possono disporre la chiusura di strade e piazze in tutto l’arco della giornata per evitare assembramenti.

Stop alle sale giochi 

Sono sospese le attività di sale giochi, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti. Dovrebbero intendersi sospese le attività di giochi, scommesse anche all’interno, ad esempio, delle tabaccherie, bar che abbiano al loro interno slot machine o simili.

Stop a musei e mostre

Vengono sospese anche mostre, aperture di musei e altri luoghi di cultura.

Didattica a distanza nelle scuole superiori

Come anticipato negli ultimi giorni, il nuovo Dpcm impone alle scuole secondarie la didattica a distanza al 100%. Resta salva la possibilità di svolgere lezioni in presenza per lo svolgimento di laboratori o per i soggetti disabili per i quali è richiesto un apprendimento solo in presenza. Rimane in presenza la didattica per le scuole primarie e per i servizi d’infanzia, con l’uso obbligatorio della mascherina per gli alunni di età superiore a sei anni. 

Formazione solo a distanza, sospesi i concorsi

Il Dpcm impone la modalità a distanza anche per i corsi di formazione pubblici e privati. Sono inoltre sospesi tutti i concorsi, pubblici e privati, compresi quelli per l’abilitazione all’esercizio delle professioni. 

Stop a centri commerciali e mercati nei festivi e prefestivi

Il provvedimento impone lo chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Attività della ristorazione

Per bar e ristoranti restano valide le regole sulle aperture dalle 5:00 alle 18:00, con consegna a domicilio consentita e asporto possibile fino alle ore 22:00. Rimane anche il divieto di consumazione sul posto o nelle adiecenze. Restano aperti autogrill e servizi di ristorazione negli aeroporti e nelle stazioni. 

Trasporto pubblico locale al 50%

Il nuovo provvedimento fissa il coefficiente di riempimento dei servizi pubblici al 50%. 

Smart working o lavoro agile

A questo proposito, oltre ad essere potenziato nella PA, il provvedimento raccomanda l’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Le misure nelle zone arancioni

Le cose cambiano nelle zone arancioni, o a rischio “alto”, quelle che il CTS classifica a livello 3. In questa zona fanno attualmente parte Sicilia e Puglia. Qui le misure adottate sono le seguenti:

– Vengono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad effettuare la didattica in presenza (vedi sopra ndr.)
– Sono vietati gli spostamenti con mezzi pubblici o privati in un comune diverso da quello della propria residenza, domicilio, abitazione salvo per esigenze lavorative o comprovate necessità.
– Sono sospese le attività di somministrazione e bevande, tranne mense e catering continuativo su base contrattuale. Resta ammessa la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22:00 quella da asporto. 

Le misure nelle zone rosse

Nelle zone rosse, o classificate a livello 4, fanno attualmente parte: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Qui sono adottate le seguenti misure:

– Il divieto di spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad effettuare la didattica in presenza (vedi sopra ndr.)
– La sospensione delle attività commerciali al dettaglio ad eccezione per i generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi a prescindere dalla tipologia i mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari. Restano aperte farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai.
– Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumare sul posto e nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti. 
– Sono sospese tutte le attività dei circoli sportivi, pubblici e privati e tutte le competizioni sportive.
– È consentito svolgere attività motoria solo in prossimità della propria abitazione. 
– Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 24, ossia lavanderie e lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri, barbieri e parrucchieri. 
– Le attività scolastiche si svolgono in presenza fino al primo anno del ciclo di scuola secondaria (prima media), dalla seconda si passa alla didattica a distanza.  

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