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Cosa stabilisce l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12 giugno

13 Giugno 2020 Stampa

Venerdì 12 giugno Regione Emilia Romagna ha emanato una nuova ordinanza (in allegato ndr.) per disciplinare la riapertura di alcune attività.
in sintesi i punti del decreto regionale: 

1) a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle sagre, delle manifestazioni fieristiche con qualifica locale ed eventi assimilabili secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili” (allegato n°1 dell'Ordinanza ndr.)

) a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle cerimonie secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cerimonie” (allegato n. 2)

) a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini” (allegato n° 3)

) a decorrere dal 19 giugno 2020, sono consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per discoteche” (allegato n° 4)

5) Le RSA regionali devono adottare le “Indicazioni per l'accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili” (allegato n° 5)

6) a parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze relativi a esercizi di somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive ed altri esercizi aperti al pubblico, le misure ivi previste sono integrate con le seguenti disposizioni:

a) “Non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o distanza minima di 1 metro o per le quali sono previsti espressi divieti da parte di disposizioni nazionali/regionali. Tra queste, a titolo esemplificativo: gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo”;

b) “È vietato mettere a disposizioni giornali e riviste per un uso promiscuo da parte della clientela”;

7) a parziale modifica ed integrazione delle linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo (allegato n. 1, dell'Ordinanza del 6 giugno ndr.) le misure ivi previste sono modificate e integrate con le seguenti disposizioni:

a) “Gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il
del deflusso;”

b) “Per spettacoli sia al chiuso che all'aperto il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc. dalle CPVLPS (Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ndr.) e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a garantire il distanziamento tra gli spettatori”;

8) sono consentiti i corsi con strumenti a fiato secondo le disposizioni di seguito riportate  

Corsi di Musica

“Per i corsi di musica, i corsisti devono essere posizionati ad almeno un metro di distanza, 1,5 metri per gli strumenti a fiato. Per tutti gli strumenti è preferibile l'utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista.
’insegnante e il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.”;

9) con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse a far data dal 19 giugno 2020;

) con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività degli eventi fieristici all'interno dei quartieri fieristici a far data dal 15 luglio 2020;

) le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;

) la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Allegati

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