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Cosa stabilisce l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna del 27 novembre

27 Novembre 2020 Stampa

Venerdì 27 novembre Regione Emilia Romagna ha emanato una nuova ordinanza a firma del presidente, Stefano Bonaccini (la trovate in allegato in fondo all’articolo ndr.).
Il provvedimento aggiorna quanto stabilito dai precedenti decreti regionali del 12 novembre e del 20 novembre. Tra le novità da segnalare, la possibilità di rimanere aperti nei giorni festivi per le piccole attività di commercio (ad eccezione di quelle situate nei centri commerciali), e per le medie strutture di vendita. Ecco le principali misure in vigore sino a giovedì 3 dicembre.

Le misure in sintesi

La nuova ordinanza non cambia quanto previsto nel provvedimento del 12 e 20 novembre (leggi qui la notizia), salvo per i seguenti punti, evidenziati in neretto:

Mercati

– L’esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n.114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza Regionale del 17/5/20 (leggi qui).

Corsi di formazione

– I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza, nel rispetto del protocollo approvato con ordinanza n. 87 del 23 maggio 2020 come modificato con ordinanza n. 109 del 12 giugno 2020. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS.

Commercio

– Nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, sono chiusi al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

– Nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, sono chiuse al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi ed edicole.

A questo link è possibile accedere alle FAQ di Regione Emilia Romagna su: “Cosa si intende per media e grande strutture di vendita?”

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