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Covid-19: Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti se si sono vaccinati

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25 Febbraio 2021 Stampa

Il Garante della privacy ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle vaccinazioni anti Covid-19 nel contesto lavorativo (qui trovate le slide dell’Autorità). Sono state così fornite indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

I vincoli per le imprese

In particolare il Garante ha chiarito che il datore di lavoro non può:

  • chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione;
  • chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati;
  • può invece acquisire dal medico competente, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati.

L’accesso ai luoghi di lavoro

Per un altro quesito presente nelle FAQ del garante, cioè:

“La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?”

L’Autorità chiarisce che:

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale […] solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

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