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COVID 19: smaltimento DPI utilizzati nei luoghi di lavoro

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24 Giugno 2020 Stampa

A livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, con riferimento ai vari contesti di utilizzo, in generale riassumiamo come segue le modalità di trattamento di tali DPI:

– Strutture sanitarie e assimilate: i rifiuti costituti da DPI provenienti da strutture sanitarie o assimilate, vanno sempre gestiti come rifiuti sanitari (secondo la disciplina del D.P.R. n. 254/03).

– Locali diversi da strutture sanitarie con accertata presenza di persone COVID positive: i rifiuti derivanti dalla sanificazione di tali locali vanno gestiti come rifiuti sanitari (D.P.R. n. 254/03).

– Locali diversi da strutture sanitarie in assenza di persone accertate come COVID positive: i DPI utilizzati per la prevenzione del contagio, in imprese ed enti diversi dalle strutture sanitarie o presso le abitazioni possono essere conferiti alla raccolta indifferenziata degli urbani. In tal senso si sono espresse le regioni che hanno disciplinato questo tema con lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti – come previsto dall’art. 191 del D. Lgs. n. 152/06 – tra le quali la Regione Emilia Romagna (oltre che Regione Lombardia e Veneto).

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La normativa in vigore

Il Ministero della Salute con Circolare n. 5443 del 22/02 ha fornito indicazioni e chiarimenti sui comportamenti da adottare per la protezione dal COVID-19, illustrando in particolare le modalità di pulizia degli ambienti sia sanitari che NON sanitari ma in cui abbiano soggiornato pazienti affetti da COVID-19.

La suddetta circolare specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati (locali dove hanno soggiornato persone affette da COVID-19).

Inoltre, l’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione n. 03/2020, aggiornata al 14 marzo 2020, relativa alla gestione dei rifiuti urbani, ha precisato che:

“Per le abitazioni in cui NON sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (…)”.

Anche i rifiuti costituiti da DPI (maschere, guanti, tute, occhialini ecc.) utilizzati nei luoghi di lavoro devono essere gestiti con adeguate precauzioni e procedure idonee.

Nei luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove NON si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia, si consiglia di conferire i DPI in appositi contenitori, dotati di uno o più sacchi all’interno, che dovranno essere adeguatamente neutralizzati (con disinfettanti), chiusi con legacci o nastro adesivo, etichettati in maniera da distinguerli dalle altre tipologie di rifiuti e smaltiti come rifiuti indifferenziati.

In caso invece di luoghi di lavoro ove si siano riscontrati casi confermati di COVID-19 o in cui vi siano persone sottoposte a isolamento, quarantena o ricovero, anche con possibile contagio indiretto, dopo aver eseguito l’attività di sanificazione degli ambienti lavorativi come da indicazioni ministeriali, i DPI dovranno essere gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” (D.P.R. 254/2003).

A questa tipologia di rifiuti deve essere attribuito ilcodice EER 18.01.03* – Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (HP9) e devono essere avviati a smaltimento come materie e rifiuti infettanti – UN 3291 (ADR).

I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).

La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR è:

UN 3291 rifiuti (bio)medicalin.a.s.
:6.2
di imballaggio: II

Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2).

Trattandosi di rifiuti disciplinati dal D.P.R. 254/2003, gli adempimenti obbligatori da adottare per una corretta gestione sono:

DEPOSITO TEMPORANEO: deve avvenire in modo da non causare rischi per la salute e può avere la durata massima di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, elevabile a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Deve inoltre essere utilizzato un apposito imballaggio a perdere recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico e deve essere previsto un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”, realizzato in un colore idoneo a distinguerlo dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI: come per le altre tipologie di rifiuti, il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione, riportante il codice EER 18.01.03* – Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni – Classe di pericolo HP9.

REGISTRO DI CARICO/SCARICO: le registrazioni di carico e scarico devono avvenire entro 5 giorni, indipendentemente dalle quantità.

I contenitori

A prescindere dal codice EER assegnato, si raccomanda in ogni caso di utilizzare contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso da gestire come di seguito riportato.

La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata.

I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti e senza possibilità del distanziamento fisico definito dal DPCM 26 aprile 2020.

Si raccomanda, ove possibile, di adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso.

I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici.

Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti. Tali composizioni possono già esistere in commercio come presidi medico chirurgici. Indicazioni più dettagliate relativamente ai prodotti biocidi sono reperibili nel Rapporto ISS COVID 19 n. 19/2020 (21)

I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore indicativamente con Codice CER 200301 se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.

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