spese per il rifornimento di carburante
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto due importanti modifiche nel tema della contabilizzazione delle spese sostenute dalle imprese per il rifornimento di carburante per i propri automezzi, decorrenti dal prossimo 1 luglio 2018:
1 – Le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (nuovo comma 1-bis dell'articolo 164 del Tuir)
2 – Ai fini Iva l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate
la carta carburante perde di utilità
Tradotto in termini pratici, la carta carburante, perde definitivamente di utilità, così come il pagamento in contanti.
ancora capitare di compilare delle schede carburanti, magari ai fini di una rendicontazione interna aziendale, ma da un punto di vista fiscale tale scheda sarebbe un foglio di carta privo di valore.
Già da diverso tempo alle aziende era stata data la facoltà di non utilizzare la carta carburante se per tutti i mezzi aziendali il pagamento dei rifornimenti avveniva mediante mezzi tracciabili.
obbligo del pagamento con carta di credito per dedurre il costo del rifornimento
Dal 1° luglio 2018 quella che prima era una facoltà diverrà un obbligo : chi vorrà dedurre il costo del rifornimento e detrarne l’IVA dovrà pagare con carta di credito/debito/prepagata, e a nulla servirà la scheda carburante. Idem dicasi per il pagamento in contanti: chiunque potrà continuare a pagare il rifornimento con le banconote, ma tale costo sarà automaticamente considerato sostenuto a livello personale e non per lo svolgimento di attività di impresa.
Obbligo di fattura elettronica per I benzinai
Altro obbligo decorrente dal 1° luglio 2018 per i rifornimenti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione verso i soggetti titolari di partita IVA: l’esercente (cioè il gestore della stazione di servizio) dovrà emettere la fattura elettronica, e comunicare all'agenzia delle entrate le operazioni effettuate.
L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per le forniture di carburanti e lubrificanti da autotrazione è previsto solo per i rifornimenti ai consumatori privati.
Credito di imposta per le commissioni su carte di credito, bancomat e simili
Ai gestori di impianti di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate (ovviamente a decorrere dall’1 luglio di quest’anno) mediante sistemi di pagamento elettonico.
agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis, e per poter usufruire del credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in meccanismo della compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.
Punti aperti e annotazioni specifiche:
– Con specifico riferimento all’IVA, il provvedimento prevede la possibilità di pagare anche con “mezzo idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate”. Ad oggi non è dato di sapere l’Agenzia delle Entrate quale “mezzo idoneo” intenda abilitare.
– Sempre dalla Agenzia delle Entrate è attesa una comunicazione con la specifica delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei gestori di impianti di carburante.
– Per avere deducibilità del costo e detrazione IVA il pagamento deve avvenire con carta di credito/debito/prepagate, ma intestate al soggetto IVA che effettua l’acquisto.
– L’obbligo di fatturazione elettronica decorre per i gestori di impianti di benzina dal prossimo 1° luglio 2018, mentre per tutte le attività economiche lo stesso obbligo entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2019, anche nei confronti del consumatore finale
– Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica le imprese rientranti nella tipologia di contribuenti minimi o forfettari
Maggiori Informazioni
Per informazioni in merito alla normativa sui distributori di carburante è possibile contattare la segreteria Licom Lapam ai seguenti recapiti:
Stefano Gelmuzzi – 059 893 340 – [email protected]
Una soluzione per la Fattura Elettronica
Per gli Associati Lapam Modena e Reggio Emilia è a disposizione il nuovo sistema di gestione digitale dell’azienda: Digital Lapam.
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