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Dal 1 luglio 2018 pagamento delle retribuzioni solo con mezzi tracciabili

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6 Giugno 2018 Stampa

La normativa in vigore

Come previsto dalla legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:
• bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).

I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Quali rapporti rientrano nel campo di applicazione della norma:

  • i rapporti di lavoro subordinato (articolo 2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata;
  • i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Per la violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota numero 4538 del 22 maggio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito all’apparato sanzionatorio per le ipotesi di violazione dell’obbligo, per i datori di lavoro e i committenti, di corrispondere le retribuzioni esclusivamente con modalità tracciabili, alla luce di quanto previsto dalla norma.

Nella nota, dopo aver chiarito che sono esclusi dall’obbligo i compensi derivanti da borse di studio, tirocinio o rapporti autonomi di natura occasionale, l’Ispettorato si sofferma sull’apparato sanzionatorio, precisando che la violazione dell’obbligo risulta integrata:

  • quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  • nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei previsti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad esempio, nell’ipotesi in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso);

Pertanto, ai fini della contestazione circa la violazione dell’obbligo, sarà necessario verificare non solo l’utilizzo da parte del datore di lavoro delle modalità tracciabili di pagamento previste dalla norma ma anche che tale pagamento sia andato a buon fine.

A fronte dell’accertamento dell’illecito, chiarisce infine l’Ispettorato, il personale ispettivo:
• non potrà adottare la diffida (di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004)
• potrà applicare le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge n. 689/1981, con conseguente determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo previsto di 5.000 euro (e pari a 1.667 euro).

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