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Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole IVA per gli e-commerce

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28 Giugno 2021 Stampa

Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le novità previste dal “VAT e-commerce package”, ossia una corposa revisione delle regole comunitarie sull’imposta sul valore aggiunto (l’IVA) che riguarda soprattutto i venditori online, le piattaforme di commercio elettronico e i clienti finali cioè i consumatori. In particolare la riforma – che interessa tutti gli Stati dell’Unione – prevede:

  • l’estensione del regime MOSS (Mini One Stop Shop) sia per le vendite di servizi (es: forniture di servizi web, vendita e-book, musica online, database, etc), sia per le vendite a distanza di beni nei confronti dei consumatori (B2C);
  • l’introduzione di un’unica soglia valida per tutti gli Stati membri, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’operazione si considera rilevante ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni;
  • l’introduzione di specifici obblighi per i soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni tramite piattaforme digitali o mezzi analoghi (i cosiddetti marketplace), che saranno considerati debitori d’imposta per le vendite facilitate.

Come cambia la normativa

Prima di analizzare le novità dobbiamo fare una premessa. Ai fini del calcolo IVA il commercio elettronico si distingue tra:

  • commercio elettronico indiretto, cioè quello in cui vengono venduti beni materiali attraverso l’utilizzo di un mezzo elettronico, mentre la consegna o la spedizione del bene avvengono con mezzi tradizionali, come ad esempio un ufficio postale o un corriere.
  • commercio elettronico diretto, cioè quello che riguarda solo la vendita di servizi elettronici, interamente in modalità telematica, come ad esempio la forniture di siti web, di e-book o la messa a disposizione di database, di musica online, e così via.  

Con la revisione della normativa comunitaria, da luglio 2021, le operazioni di commercio elettronico diretto e indiretto a privati consumatori (quindi sia le vendite a distanza di beni che di servizi B2C) in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, saranno soggette a IVA nello Stato di destinazione del bene o servizio, se nel periodo d’imposta viene superata la soglia complessiva di 10.000 euro.

Tuttavia, applicando il regime IVA opzionale del “One Stop Shop” (OSS) sarà possibile assolvere l’IVA in un solo Stato Ue, senza necessità di identificarsi nello Stato dell’acquirente e i soggetti passivi potranno beneficiare di semplificazioni per quanto concerne gli obblighi documentali.

Inoltre il One Stop Shop (OSS) e declinato in versione “Ue” e “Non Ue” e costituisce l’estensione dell’attuale regime MOSS (Mini One Stop Shop applicato sino ora al commercio elettronico diretto ndr.) in quanto consente ai soggetti passivi IVA di registrarsi in un unico Stato membro per versare il tributo in relazione alle vendite a distanza intra-comunitarie di beni e alle prestazioni di servizi rese ai consumatori privati. L’Import One Stop Shop (IOSS) consente invece di versare l’IVA tramite lo “sportello unico” ai soggetti che effettuano vendite a distanza nella UE di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Come avviene la registrazione al regime One Stop Shop

Nel nostro paese è possibile registrarsi:

  • OSS “Non Ue”: per i soggetti passivi privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Ue, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • OSS “Ue”: per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, nonché i soggetti passivi extra-Ue che possiedono in Italia una stabile organizzazione, o quelli privi di una stabile organizzazione nella Ue che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia. In questo caso, è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • IOSS: per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, nonché i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi non stabiliti nella Ue avvalendosi, anche in questo caso, dell’apposito modulo presente nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Sul sito, inoltre, i soggetti passivi stabiliti in Italia potranno registrarsi come intermediari IOSS. Un soggetto passivo stabilito in Italia che effettua vendite a distanza di beni nella Ue per un importo annuo superiore a 10.000 euro, potrà valutare di registrarsi al OSS Ue già da aprile 2021, avvalendosi del regime opzionale a partire dal 1° luglio. I soggetti già iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020, saranno invece automaticamente registrati al nuovo sistema OSS.

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