A decorrere dal prossimo 1 luglio 2018 diverrà vietato il pagamento delle retribuzioni in direttamente contanti al lavoratore a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena sanzioni che da € 1.000 a € 5.000.
decorrere da questa estate, infatti, la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e/o dei committenti andrà corrisposta tramite istituto bancario o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti strumenti:
– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore (solo in caso di cosiddetto “comprovato impedimento” ad un suo delegato)
– altri strumenti di pagamento elettronico
La norma lascia aperta la possibilità di pagamento in contanti “indiretta”, ovverosia nel caso in cui il dipendente stesso si reca presso lo sportello bancario o lo sportello postale dove il datore di lavoro ha precedentemente aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento
Eccezioni
UNICHE eccezioni agli obblighi sopra riportati riguardano specificatamente i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni oppure quelli rientranti nell’ambito di lavori/servizi servizi familiari e domestici (colf e badanti) il cui rapporto di lavoro sia regolamentato da contratto collettivo nazionale.
Infine è bene sottolineare che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.