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Dal 15 febbraio scatta l’obbligo di green pass per i lavoratori con 50 anni

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4 Febbraio 2022 Stampa

Il decreto legge n.1/2022, in vigore dallo scorso 8 gennaio, ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni d’età o che li compiono entro il 15 giugno 2022. Il provvedimento stabilisce inoltre che da martedì 15 febbraio (e fino al 15 giugno ndr.) i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno esibire il Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro e i datori di lavoro e i responsabili per la sicurezza saranno tenuti a verificare il rispetto dei nuovi obblighi. 

Come si ottiene il green pass rafforzato

Ricordiamo che il green pass rafforzato si ottiene in caso di guarigione da Covid o vaccinazione e, in particolare, nei seguenti casi:

  • vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
  • guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Il decreto prevede anche il rilascio del green pass rafforzato contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale ndr.). Per cui il green pass rafforzato sarà rilasciato subito dopo la prima dose ma avrà validità 15 giorni dopo.

Assenze e sanzioni

Per i cinquantenni dunque l’accesso ai luoghi di lavoro senza Green pass rafforzato è vietato. Fino al 15 giugno, inoltre, i lavoratori che comunicheranno di non avere il green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative, irrogate dalle Prefetture locali, per chi non rispetta gli obblighi elencati sopra nei luoghi di lavoro. In particolare è prevista dal decreto una sanzione da 600 a 1.500 euro, cui si aggiungono le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore.

L’obbligo non sussiste per chi è esentato dal proprio medico curante a causa di “accertato pericolo per la salute”, mentre è valido anche per chi compie 50 anni entro il 15 giugno 2022.

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