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Il Decreto Aiuti è stato convertito in legge

Il 15 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Aiuti”, in cui vengono confermate le disposizioni contenute nel decreto originario e introdotte alcune novità.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas

Viene confermata l’IVA ridotta al 5% per il gas metano impiegato per usi industriali per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Per le somministrazioni contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile alla differenza tra gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai tre mesi.

I crediti di imposta per le imprese “non gasivore”

Viene confermato l’aumento dal 20% al 25% dell’aliquota del credito di imposta previsto dall’art. 4 del DL n. 21/2022 a favore delle imprese non gasivore. Il bonus è riconosciuto sulla spesa per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

I crediti di imposta per le imprese “gasivore”

Anche l’aliquota del credito di imposta previsto dall’art.5 del DL n. 17/2022 a favore di imprese gasivore aumenta dal 20% al 25%. Anche in questo caso il bonus è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Credito di imposta per le imprese “gasivore” anche per il primo trimestre 2022

Per questa tipologia di imprese viene confermato anche il riconoscimento di un bonus, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas consumato anche nel primo trimestre 2022. Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.

I crediti di imposta per le imprese “non energivore”

Aumenta invece dal 12% al 15% l’aliquota del credito d’imposta previsto dall’art.3, comma 1, DL n. 21/2022 in favore delle imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Il bonus è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Viene inoltre disposto che – qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi 2 trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019 – il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022. Sarà l’ARERA a definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

La legge di conversione sancisce infine che i questi crediti d’imposta devono sottostare al regime “de minimis previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori

La legge di conversione conferma anche i crediti d’imposta previsti per le imprese dell’autotrasporto (quelle con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate). In particolare viene confermato il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa (al netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 sull’acquisto di gasolio. L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Proroga superbonus 110% per le unifamiliari

Solo per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno), il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nel computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi

La legge di conversione del DL Aiuti modifica nuovamente l’art. 121 del DL n. 34/2020, relativo all’individuazione dei soggetti a cui è possibile cedere il credito derivante dalle detrazioni edilizie di cui al comma 2 dello stesso art. 121.

In particolare, ferma restando la prima cessione “libera” ad un qualsiasi soggetto terzo e le successive due cessioni nell’ambito del sistema bancario, finanziario e assicurativo, con riferimento all’ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche ad un “correntista qualificato” è ora disposto che banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito “a soggetti diversi dai consumatori o utenti (come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Nozione degli interventi di ristrutturazione edilizia

Viene estesa la necessità del permesso di costruire anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che hanno ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, c. 1, lett. c) e d), D.Lgs. n. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora gli interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.

Rateizzazione degli importi iscritti a ruoli

Le legge di conversione del DL Aiuti modifica la disciplina relativa alla rateizzazione delle cartelle esattoriali (vedi art.19 del DPR n. 602/1973). In particolare:

  • Innalza a 120.000 euro (era a 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, ossia senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà. Tale soglia si riferisce a ciascuna richiesta;
  • Aumenta da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina il venir meno della dilazione accordata dall’agente della riscossione;
  • Stabilisce che se si concretizza la decadenza, il carico non può essere rinnovato.
  • Chiarisce che l’applicazione delle nuove disposizioni trova applicazione esclusivamente per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 16 luglio 2022.
  • Precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Contributi a fondo perduto crisi Ucraina

Per il 2022 viene istituito un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro, per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che negli ultimi 2 anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia in misura pari almeno al 20% del fatturato totale e che:

  • nell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto Aiuti), hanno subito un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
  • nel corso dell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022, hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’entità dei contributi

L’importo del contributo – che non può essere superiore a 400.000 euro per beneficiario – è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework crisi Ucraina-Russia ed è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. I contributi hanno le seguenti percentuali:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. Se la dotazione finanziaria non sarà sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

Sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo economico a definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Compensazione crediti PA

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 28-quater, DPR n. 602/73, è stata prevista l’inclusione dei crediti derivanti da prestazioni professionali, erogate alla Pubblica Amministrazione, tra quelli compensabili con le somme iscritte in ruoli. Tale disposizione è applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

È inoltre abrogata la disposizione di cui al comma 7-bis dell’art. 12, DL n. 145/2013 che rimandava a un Decreto MEF/MISE, l’individuazione delle modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

Credito di imposta beni immateriali 4.0

Con l’articolo 20 si eleva dal 20 al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti in beni in beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Credito d’imposta formazione 4.0

L’aliquota del credito d’imposta viene elevata dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Al riguardo si segnala che le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta sono state definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, per i quali non sussistano i requisiti richiesti per maggiorare le aliquote, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. Si sottolinea che per le grandi imprese l’aliquota agevolativa resta pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Bonus sale cinematografiche e settore musicale

Viene disposto che, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’art. 18 legge n. 220/2016 è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60% dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese.

Inoltre, per il 2022 e 2023, il credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico di cui all’art. 17, c. 1, legge n. 220/2016 è riconosciuto in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Infine si eleva (previa autorizzazione della Commissione europea) da 800.000 a 1.200.000 euro nei 3 anni d’imposta l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all’art. 78, legge n. 633/1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo di cui all’art. 7 c. 1, D.L. n. 91/2013.

Voucher fiere

Viene introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione fino al 31 dicembre 2022.

Il voucher, concesso in “de minimis”, avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

È demandato ad un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico la definizione delle disposizioni attuative. Le risorse stanziate per la misura ammontano a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Misure a favore di imprese esportatrici

Si prevede, fino al 31 dicembre 2022 e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, che le disponibilità del Fondo Simest 394/1981 per l’internazionalizzazione possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.

Le condizioni e modalità saranno stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.

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