Torna all'elenco

Le novità fiscali del Decreto Aiuti quater

22 Novembre 2022 Stampa

Il decreto Aiuti quater prevede molte misure per contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e l’inflazione in continua crescita. Tra queste, la proroga dei bonus energetici, la riduzione delle accise sui carburanti, l’estensione a 3.000 per i finge benefit dei dipendenti non tassabili. Ma le novità non finiscono qui. Infatti, si riscrivono alcune regole del superbonus con l’abbassamento dal 2023 della percentuale della detrazione: dal 110% al 90% facendo salvi i lavori ormai cantierati.

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso (DL. n.176), con tante novità per le imprese e i professionisti.

Proroga dei bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime misure (art. 1).

Inoltre:

  • in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.
  • entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

É confermato che, qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (art. 2):

  1. le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
    1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
    2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
    3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
    4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
  2. l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Rateizzazione bollette per le imprese

Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3).

Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

È possibile:

  • ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;
  • chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.

La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).

Prevista, inoltre, l’estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

Fringe benefit estesi a 3.000 euro

Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette (art. 3, comma 10).

In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

Prezzi dell’energia

Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l’abrogazione della norma (art. 22, c. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas (art. 5).

Inoltre, si modifica l’art.5-bis D.L. n. 50/2022 secondo cui al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 marzo 2023 (invece che 31 dicembre 2022 come previsto dalla norma originaria), nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

Bonus autotrasporto

I contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

  1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (art. 7).

Credito d’imposta per i registratori telematici

Previsti contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (art. 8).

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Superbonus

In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) le novità più rilevanti sono le seguenti (art. 9):

  • la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS. APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell’anno 2025;
  • slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori correlati agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;
  • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;
  • per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025;
  • per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (4 rate), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

IMU settore spettacolo

Con una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 78, commi da 1 a 4, del D.L. n. 104/2020, che dispone l’esenzione da IMU per il settore dello spettacolo, viene previsto che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (art. 12).

Imposta di bollo per soggetti colpiti da eventi calamitosi

Vengono esentati dall’imposta di bollo le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento (art. 12, comma 3).

Versamenti sospesi settore sport

I versamenti sospesi per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234/2021) il decreto energia (art. 7, comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022) e il decreto Aiuti (art. 39, comma 1-bis, D.L. n. 50/2022) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022 (art. 13).

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate