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Decreto Energia, le novità dopo la conversione in legge

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4 Maggio 2022 Stampa

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Energia” (DL n.17/2022). La legge conferma buona parte delle disposizioni contenute nel decreto originario, introducendo alcune novità. Vediamole nello specifico.

Credito d’imposta imprese energivore

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è confermato il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.

Possono accedere all’agevolazione le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21/12/2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

  • operano nei settori degli Allegati 3 del suddetto DM (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
  • non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013/2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Credito d’imposta imprese a forte consumo di gas

Al pari della misura per le imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto anche un credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che:

operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21/12/2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle, indumenti da lavoro, biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);

hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21/12/2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

NB: Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

Autotrasporto: aumento deduzione forfettaria

Per il 2022 è confermato l’aumento della deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori. Il relativo ammontare dovrà essere determinato con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Autotrasporto: credito d’imposta acquisto AdBlue

Sempre per il settore dell’autotrasporto è confermato per tutto il 2022 il credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) per l’acquisto e utilizzo dell’additivo AdBlue (utile a ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel ndr.) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

  • esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
  • che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.

NB: In sede di conversione l’agevolazione in esame è stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro 6/C, Euro 6/B, Euro 6/A ed Euro 5.

Autotrasporto: credito di imposta acquisto metano

Viene confermato anche il credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

  • esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;
  • che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Incremento Fondo Unico per lo Sport

La legge di conversione del DL Energia incrementa di 40 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo. Inoltre prevede che le risorse del Fondo possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei costi energetici.

Sospensione versamenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva

In sede di conversione, per sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata differita dal 30 aprile al 31 luglio 2022 la sospensione dei versamenti di:

  • ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d’imposta, dall’1/1/2022 al 31/7/2022;
  • contributi previdenziali/assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1/1/2022 al 31/7/2022;
  • IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022;
  • imposte sui redditi in scadenza dal 10/1/2022 al 31/7/2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 31/8/2022, o in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Sostegno alla liquidità delle imprese

La conversione in legge del DL Energia conferma l’estensione delle garanzie previste dal cosiddetto “Decreto liquidità” (DL n.23/2020) a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, fino al 30 giugno 2022 e – sempre fino a quella data – del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo di Garanzia introdotta dalla Finanziaria 2022 (ne abbiamo parlato qui ndr.). 

Bonus pubblicità 

Per il 2021 e il 2022 questo credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Ora, in sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

In concreto, a partire dal 2023 il bonus pubblicità è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online, non essendo più ricompresi gli investimenti TV e Radio.

Rivalutazione terreni partecipazioni

È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni all’1° gennaio 2022. Le relative disposizioni e in particolare l’aumento al 14% dell’imposta sostitutiva dovuta.

In sede di conversione è stato differito dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione/giuramento della perizia di stima. L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente in unica soluzione entro il 15/11/2022 o in 3 rate annuali di pari importo.

Cessione del credito da detrazioni edilizie

Come noto, in caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche o intermediari finanziari iscritti all’albo di società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario, finanziario, assicurativo.

Ora il legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che:

“alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni … è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Comunicazione opzione cessione credito sconto in fattura

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito/sconto in fattura al posto dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, o – in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate – dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il DL n. 4/2022, cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29 aprile 2022.

Ora il legislatore interviene disponendo che, per il 2022:

  • i soggetti IRES;
  • i titolari di partita IVA;

tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30/11/2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito relativa a spese sostenute nel 2021 entro il 15/10/2022.

Esenzione imposta di registro e bollo

In sede di conversione è stata prevista, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 5, comma 4, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 e dall’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.

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