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Decreto Milleproroghe, le novità dopo la conversione in legge

10 Marzo 2022 Stampa

Con la conversione in legge del cosiddetto decreto milleproroghe (D.L n.228/2022), sono state introdotte numerose disposizioni per le imprese. Ecco un elenco di quelle più interessanti.

Ripristino (parziale) del Fondo di garanzia

La conversione in legge del decreto milleproroghe prevede un parziale ripristino della copertura del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In particolare, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2022, la garanzia del Fondo è concessa per:

  • “esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% del finanziamento in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4, e nella misura del 60% in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2 […]”
  • “esigenze connesse al sostengo alle realizzazione di investimenti nella misura massima dell’80% dell’operazione in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza”.

La conversione in legge del decreto milleproroghe ha anche modificato il cosiddetto decreto liquidità (D.L n.40/2020), prevedendo per i finanziamenti sino a 30mila euro la cui durata è stata già portata a 15 anni, la possibilità di differire di ulteriori 6 mesi oltre i 24 già previsti, l’inizio del rimborso del capitale. Questo, viene specificato, “su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti”.

Proroga dei termini per gli investimenti 4.0

In sede di conversione è stato prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017 ndr.), in presenza dell’ordine accettato dal fornitore e del versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall’art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021 ndr.).

Detrazioni per le spese edilizie dopo l’introduzione del DL Antifrodi

Anche in questo caso il governo ha accolto una richiesta esplicita della nostra Confederazione, dopo l’entrata in vigore del cosiddetto decreto anti-frodi. La nuova disposizione introdotta nella conversione in legge del decreto milleproroghe, permette di detrarre le spese per attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sostenute nel periodo 12 novembre 2021 – 31 dicembre 2021.

Rateazioni: nuovi termini

In sede di conversione, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 5-bis all’art. 13 decies, D.L n. 137/2020, cosiddetto “Decreto Ristori” è stato previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, D.L n.18/2020 (8 marzo 2020/21 febbraio 2020 per i soggetti con domicilio fiscale/sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione qualora l’apposita domanda sia presentata dall’1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni per l’esercizio 2021

La conversione in legge del decreto milleproroghe corregge la Legge di Bilancio 2022, eliminando la disparità di trattamento tra chi nel bilancio 2020 aveva optato per la sospensione totale dell’ammortamento e chi aveva scelto diversamente. In particolare è ora possibile sospendere gli ammortamenti anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in modo generalizzato e non più limitato a coloro che nell’esercizio precedente non l’avevano effettuato in misura integrale

Temporary framework (aiuti di Stato)

La conversione in legge del decreto milleproroghe conferma le scadenze del cosiddetto “temporary framework“, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato concordati con l’Unione Europea, al 30 giugno 2022. Sempre su questo fronte viene prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di conversione di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili, in altre forme di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

Proroga del riversamento dell’IRAP

Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi del decreto legge n.34/2020 in caso di errata applicazione delle disposizioni previste per l’emergenza Covid-19.

Limite pagamenti in contanti

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, è stato disposto lo slittamento dall’1 gennaio 2022 all’1 gennaio 2023 della riduzione da 2mila euro a mille euro della soglia per i trasferimenti di denaro contante/titoli al portatore (non sono state “allineate” le relative sanzioni che risultano pari al minimo edittale di mille euro).

Riduzione capitale sociale per perdite

In sede di conversione è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (in precedenza, 31 dicembre 2020) la previsione di cui all’art. 6, comma 1, D.L n.23/2020, cosiddetto Decreto Liquidità, in base al quale alle predette perdite non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
  • artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

Etichettatura ambientale

La legge di conversione ha esteso la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022. Pertanto l’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023.

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