È entrato in vigore il 26 settembre 2020 il decreto 116/2020 che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando alcune regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.
Vengono confermati i tempi di registrazione (10 giorni lavorativi per i produttori di rifiuti, 2 per chi effettua operazioni di recupero, smaltimento, intermediazione, ecc…), ma introdotte alcune novità per quanto riguarda le categorie obbligate alla tenuta e quelle esonerate.
Soggetti obbligati
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (diversi da quelli ricompresi nei rifiuti urbani), che abbiano più di 10 dipendenti*;
– le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi derivanti da impianti di recupero e trattamento fanghi, rifiuti, da fosse settiche, abbattimento fumi, reti fognarie;
– le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (tutti i rifiuti);
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (tutti i rifiuti);
– gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione (tutti i rifiuti).
Novità per i soli rifiuti non pericolosi, sono escluse le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno meno di 10 dipendenti (necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”)
Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi dell’Associazione di Categoria con conservazione e tenuta in delega dei registri di carico e scarico rifiuti.