È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.41, il cosiddetto “Decreto Sostegni”. In questo articolo proviamo a riassumere le principali novità lavoristiche contenute nel provvedimento, partendo dalla proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19.
Cassa integrazione Covid
Sul fronte del lavoro la parte più significativa del decreto riguarda la proroga degli ammortizzatori sociali con causale Covid 19, cui le imprese possono far ricorso per i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I nuovi periodi a disposizione delle imprese sono:
- Tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- Ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per le imprese che ricorrono alla cassa integrazione in deroga ed all’assegno ordinario.
Questi interventi non sono soggetti alla contribuzione addizionale.
Divieto di licenziamenti e deroga ai contratti a tempo determinato
Il decreto “rimodula” il divieto di licenziamento: fino al 30 giugno 2021 per le imprese che hanno accesso alla CIGO e fino al 30 ottobre 2021 per tutte le altre.
Inoltre viene derogata ulteriormente l’apposizione di causali alla proroga o al rinnovo del contratto a tempo determinato fino alla fine del 2021, con l’espressa specifica della neutralità di rinnovi e proroghe già disposti.
Le misure a protezione dei lavoratori
Sono diverse le misure del provvedimento a difesa dei lavoratori e contro il “rischio povertà”, tra queste:
- Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- Estensione del Reddito di emergenza;
- Il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza;
- Indennità una tantum di € 2.400 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità una tantum di importo tra € 3.600 ed € 1.200 per i lavoratori sportivi.
- Eliminazione, fino al 31 dicembre 2021, del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione per il diritto alla Naspi.
- Ripristino della disciplina antecedente ottobre 2020, relativa ai lavoratori fragili per i quali viene di nuovo equiparato il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza nel periodo di comporto.