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Decreto Sostegni Ter, in vigore la legge di conversione

31 Marzo 2022 Stampa

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Sostegni ter che, tra le altre cose, recepisce le novità in materia di cessione dei crediti e dello scontro in fattura per i bonus edilizi introdotti dal decreto legge “anti-frodi” (DL n.13/2022). Ecco un elenco delle principali novità.

Tributi

La legge di conversione del decreto sostegni ter proroga al 16 ottobre 2022 (la scadenza prevista era il 16 settembre 2022 ndr.) il termine entro cui le attività vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 a causa dei “decreti Covid” potranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti delle ritenute alla fonte del mese di gennaio 2022 e dell’IVA in scadenza a gennaio 2022.

La legge riapre i termini per i decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio. I pagamenti delle relative rate possono essere effettuati entro il 30 aprile 2022, per quelle in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 2022. Per tutte le scadenze sono ammessi 5 giorni di tolleranza.

Fissata la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

Ammortamenti e rivalutazioni di marchi e avviamento

Con la legge di conversione arriva anche la possibilità di annullare ai fini civilistici, a seguito della revoca fiscale, la rivalutazione o il riallineamento di marchi o avviamenti.

Diventa poi definitiva per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022. Chi si avvale di tale deroga dovrà darne esplicita motivazione in nota integrativa e destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Agevolazioni

L’ammissione tra investimenti ammissibili al credito d’imposta dell’80% e al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 152/2021 delle installazioni di unità abitative mobili (comprese quelle con meccanismi di rotazione) e loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, purché previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico.

La legge di conversione prevede anche l’estensione del bonus affitti, riservato originariamente dal decreto Sostegni ter alle imprese del settore turistico, agli esercenti attività di gestione di piscine. Il credito di imposta spetta per i mesi da gennaio a marzo 2022, alle imprese che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Viene prorogato al 30 giugno 2022 (invece del 31 marzo ndr.) il termine ultimo per utilizzare i bonus termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.

Novità anche per il credito d’imposta investimenti 4.0. Con la legge di conversione viene specificato che, nell’ambito del settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Cessione dei bonus edilizi e dei crediti Covid

Nella legge di conversione è confluito il DL n. 13/2022, che aveva riscritto le regole in materia di cessione del credito per il superbonus 110%, i bonus edilizi “minori” e i bonus anti-Covid. Questo decreto non sarà quindi convertito in legge, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati. In particolare diventano definitive:

  • tre cessioni dei crediti d’imposta purché le due ulteriori cessioni dopo la prima avvengano nei confronti di banche o intermediari finanziari autorizzati ovvero di imprese di assicurazione (soggetti “vigilati”);
  • a partire dal 1° maggio 2022 non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione. Per questo a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni;
  • sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle dette disposizioni;
  • i crediti di imposta all’80% per le imprese del settore turistico, alberghiero e ricettivo, nonché quello per la digitalizzazione delle agenzie di viaggi e dei tour operator, sono cedibili, solo per intero, per un massimo di tre passaggi, con i successivi due solo se effettuati a favore di soggetti “vigilati;
  • sanzioni più severe per i professionisti che redigano asseverazioni false;
  • obblighi più pesanti in materia di assicurazione professionale;
  • l’estensione dei termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale. In particolare, i crediti d’imposta oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria possono essere utilizzati, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi;
  • l’obbligo di applicare, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, per i lavori edili avviati dal 27 maggio 2022 di importo superiore a 70.000 euro.
  • via libera anche alla proroga al 29 aprile 2022 del termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020.
  • viene poi rinviato al 23 maggio 2022 anche il termine a partire dal quale le dichiarazioni precompilate saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle entrate (articolo 10-quater).

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