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Definizione agevolata liti pendenti

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4 Settembre 2017 Stampa

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno
oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

La domanda di definizione

Nella recente circolare 22/E del 28 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla defizioni agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato di giudizio e con controparte l'Agenzia. In particolare, il comma 1 dell’articolo 11 del DL 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) subordina la definizione alla presentazione di un’apposita domanda

– da rivolgere all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate parte in giudizio;ù
– da redigere compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 140316 del 21 luglio 2017, emesso in attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 11.

Ai fini della definizione, la lite deve essere ancora pendente alla data di presentazione della domanda, ossia, come recita il comma 3 dell’articolo 11, le liti sono definibili qualora “alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva”.
particolare, si deve considerare non definibile, in quanto sostanzialmente non più “pendente”, la lite per la quale alla predetta data sia perfezionato un accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale e quella per la quale sia intervenuta, dopo il 24 aprile 2017, una sentenza di cassazione senza rinvio; al riguardo si sottolinea che il contribuente interessato alla definizione ha la facoltà di chiedere, all’Organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, la sospensione del giudizio, ai sensi del comma 8 dell’articolo 11.
’onere di presentare la domanda di definizione grava sul “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio” o su “chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione”. Ne consegue che, nel caso in cui si intenda definire la lite, la domanda va presentata a cura del soggetto che ha proposto ricorso nel primo grado di giudizio oppure di chi è subentrato a tale soggetto, ad esempio a titolo di successione universale o particolare, ex articoli 110 e 111 c.p.c.
merito al termine di presentazione delle domanda e controversia autonoma, il comma 6 dell’articolo 11 stabilisce che “Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”.

Tenuto conto che il 30 settembre 2017 cade di sabato, i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 2 ottobre 2017.
Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

É, inoltre, irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato. Ciò comporta fra l’altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.

 

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