Come stabilito dalla circolare n. 47/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli esercenti di impianti minori (depositi minori e distributori minori) sono obbligati a:
- comunicare l’attività d’istallazione di un deposito o distributore minore presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente;
- tenere un registro di carico e scarico.
Per i depositi minori, la comunicazione inviata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sostituisce alla denuncia da effettuare obbligatoriamente per gli impianti ordinari soggetti a licenza fiscale (es. impianto di distribuzione carburante stradale).
Comunicazione annuale
Entro il 28 febbraio 2023, gli esercenti di impianti minori sono tenuti da trasmettere tramite la propria pec all’Ufficio dell’ADM territorialmente competente un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno precedente, ricavati dal registro di carico e scarico.
Nello specifico, nel prospetto riepilogativo il titolare dell’impresa deve riportare il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico:
- la giacenza contabile al 1° gennaio;
- il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno) e le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
- il totale dello scarico e le carenze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle eventuali riscontrate in sede di verifica;
- la giacenza contabile al 31 dicembre.
Si ricorda inoltre che il registro di carico e scarico, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei, le relative fatture di acquisto e i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione devono essere conservati dall’esercente presso l’impianto minore per un periodo di 5 anni.