L’articolo 4 del decreto contiene diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva.
Il decreto interviene anche sulla disciplina della dichiarazione integrativa, ampliando le ipotesi in cui è ammesso emendare la dichiarazione. Infatti, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, “compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”.
Si interviene anche sulla disciplina dell’utilizzo in compensazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore. In base alle nuove disposizioni, infatti, la compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. In questo caso, però, il credito può essere utilizzato “per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Modifiche analoghe sono introdotte anche per quanto concerne la dichiarazione Iva.
L’articolo in esame apporta una significativa modifica anche con riguardo agli effetti derivanti dalla presentazione di una dichiarazione integrativa sui termini di decadenza per l’accertamento.
precisa, infatti, che la postergazione dei termini opera con riguardo “ai soli elementi” oggetto dell’integrazione.