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Diritto al lavoro dei disabili, cosa cambia per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19

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27 Gennaio 2021 Stampa

Proprio in questi giorni la Legge n. 68 del 1999 ha festeggiato i suoi primi…21 anni, essendo entrata in vigore il 18 gennaio 2000.
La norma rappresenta un vero e proprio cambiamento “ideologico” della disciplina del lavoro dei disabili e prova di questo ne sono anche le definizioni terminologiche, visto che si passa da un “collocamento obbligatorio” (legge 482/1968) ad un “collocamento mirato”, un contesto cioè dove i vari attori (i lavoratori, i datori di lavoro, i servizi, le AUSL, le associazioni datoriali e sindacali, le associazioni rappresentative di disabili civili, invalidi sul lavoro, etc., il terzo settore, il mondo della cooperazione sociale, per nominarne solo alcuni) hanno come obiettivo dichiarato non tanto l’assolvimento tout court di un obbligo di legge, quanto piuttosto l’inserimento di persone all’interno di un contesto lavorativo capace di accogliere, accrescere e valorizzare le capacità e le competenze del lavoratore.

Inserimento che a volte risente, sia positivamente sia negativamente, di “fattori esterni”, oltre che di dinamiche interne alle aziende. Tra i fattori negativi, di questi tempi, non può certo essere ignorato quello connesso all’emergenza COVID-19, sia per le condizioni soggettive dei lavoratori (non a caso destinatari di tutta una serie di attenzioni da parte del legislatore emergenziale, il riferimento è al tema dei cosiddetti “lavoratori fragili”), sia per le condizioni del mercato del lavoro.

Da questo punto di vista va rilevato l’opportuno intervento del Ministero del Lavoro, che da prima con un parere all’Agenzia Regionale del Lavoro dell’Emilia Romagna e poi con una circolare a diffusione nazionale, ha previsto la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità anche per le aziende che, pur non rientrando nella definizione di “imprese in crisi”, con ricorso alla cassa integrazione straordinaria, hanno comunque fruito o stiano fruendo degli ammortizzatori ordinari connessi all’emergenza COVID-19 (tutti gli ammortizzatori: CIG ordinaria e in deroga, Fondo integrazione salariale, fondi di solidarietà bilaterale come FSBA, per il settore artigiano).

La sospensione dagli obblighi, che opera in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva, non fa venire meno l’obbligo di inoltro, entro il 31 gennaio (ovvero 1 febbraio), del prospetto informativo dell’organico aziendale in forza al 31 dicembre 2020, per le aziende che vi sono tenute.

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