Il Ministero della Salute ha emanato una nuova ordinanza che da “gialla” (rischio moderato) rende la nostra regione “arancione” (cioè a rischio alto secondo i parametri individuati dal Comitato Tecnico Scientifico). Resta comunque valido quanto previsto dall’ordinanza regionale del 12 novembre firmata dal presidente di Regione, Stefano Bonaccini.
Cosa cambia
Dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, sarà necessario muoversi solo per comprovate esigenze lavorative o di necessità e muniti di autocertificazione (la trovate in allegato a questo articolo). In particolare il Dpcm del 3 novembre stabilisce che:
Spostamenti
– È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
– Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
– Il transito nei territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Dpcm 3 novembre;
– È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Attività sospese
– Nelle zone arancioni sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
– Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
– Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Le altre misure previste sono raccolte nello schema allegato a questa notizia.
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