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Esenzione IRAP per medici ospedalieri

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8 Febbraio 2016 Stampa

L'art 1, comma 125, Legge di Stabilità 2016 ha aggiunto il nuovo comma 1-bis all'art. 2 D.Lgs. n. 446/97, in base al quale ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che:

– hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse;
– percepiscono per l'attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo. Ai fini della sussistenza di tale requisito sono in ogni caso irrilevanti l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.

Si ha comunque autonoma organizzazione in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale


Notiziario Fiscale Numero #19 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese

Disciplina IMU degli immobili concessi in comodato a parenti: Legge di Stabilità 2016
Esenzione IRAP per medici ospedalieri: Legge di Stabilità 2016
Bonus dispositivi risparmio consumo energetico: Legge di Stabilità 2016
Agenzia delle entrate: Ampliati i termini di accertamento
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Società di capitali: comunicazioni di irregolarità via Pec per l'anno 2013
Professionisti senza studi di settore forse già dal 2016
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Scadenziario "fiscale" – febbraio 2016

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