Estensione dello Split Payment
È confermata l’estensione, a decorrere dall’1.7.2017 dello spilt payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l’IVA.
Si ricorda che il meccanismo cosiddetto dello split payment ovvero della “scissione dei pagamenti”, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti degli enti della PA, comporta l’applicazione dell’IVA con le seguenti modalità:
– l’impresa emette fattura con regolare esposizione dell’IVA ed annotazione che trattasi di operazione soggetta alla “scissione dei pagamenti”, di cui all’art. 17-ter/IVA;
– l’ente pubblico, al momento del pagamento della fattura corrisponde al fornitore la sola base imponibile della stessa;
– lo stesso ente versa all’Erario l’imposta risultante dalla medesima fattura.
I destinatari del meccanismo in esame sono ora così individuati:
– Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
– Autorità indipendenti;
– Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Dalla suddetta data lo split payment (o scissione dei pagamenti) è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
– società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
– società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
– società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
– società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Con un apposito Decreto il MEF emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate in sede di conversione, con l’aggiunta del comma 1-quater, è stato previsto che a richiesta del cedente/prestatore, l’acquirente/committente deve rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo spilt payment.
Con l’intento di “accelerare” l’erogazione del rimborso del credito IVA, è previsto infine che dall’1.1.2018 i rimborsi da conto fiscale, di cui all’art. 78, Legge n. 413/91, sono effettuati tramite una procedura semplificata.