In sede di approvazione è stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione:
– è riconosciuta agli immobili strumentali per natura (capannoni, negozi, laboratori, e simili) ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015
– ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016
– richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP pari all’8%
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.
Notiziario Fiscale Numero #18 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese
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