Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute in merito riportiamo la risposta del dott. Marco Botteri di Ecocerved, ricevuta in data 11/12/2020:
“Si premette che, per evidenti ragioni di riservatezza, la Banca Dati non consente di effettuare ricerche su apparecchiature censite e comunicate da altre imprese. Pertanto, al fine di garantire la continuità e lo storico del registro, nel caso di specie, la Banca dati consente alla impresa subentrante di procedere in 2 modalità:
- inserendo il codice univoco dell’apparecchiatura fornito dallo stesso operatore (proprietario), oppure
- inserendo ex novo i dati dell’apparecchiatura; in questo caso il sistema cerca di individuare, sulla base delle informazioni fornite dall’utente,
i possibili candidati. Se l’utente “riconosce”, tra i candidati, l’apparecchiatura di suo interesse può recuperare il codice univoco dell’apparecchiatura.
Ricordiamo che gli interventi comunicati alla Banca dati Fgas non sono modificabili, pertanto, come suggerito dal Ministero dell’Ambiente nelle Faq, gli eventuali “storni” e conseguente nuova comunicazione devono essere comunicati entro i 30 gg dall’effettuazione dell’intervento.
Qualora ciò non fosse possibile, per motivi ben definiti e non prevedibili, sarà necessario indicare, nel campo osservazioni, oltre i riferimenti della comunicazione stornata, la motivazione dello storno in modo chiaro e definito.
Attenzione perché l’Autorità competente, in caso di accertamento, potrebbe comunque ritenere infondato il motivo dello “storno” e la successiva comunicazione (effettuata oltre i 30 gg previsti dalla normativa) e procedere con l’eventuale applicazione della sanzione prevista all’articolo 6 del d.lgs. 163/2019.
Ricordiamo a scanso di possibili equivoci che, rettifiche o “bonifiche” effettuate nella gestione catalogo non hanno effetti sulle comunicazioni.
In altre parole la presenza dell’apparecchiatura nel catalogo non è presupposto di una comunicazione di intervento alla Banca dati”.