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Fisco: le novità della Legge di Bilancio 2021

Esenzioni, sconti fiscali e proroghe all’entrata in vigore di alcune misure introdotte l’anno passato. La legge di Bilancio per il 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, presenta alcune rilevanti novità dal punto di vista fiscale.
Proviamo qui a riassumere le principali, rammentando che per alcune di esse si attende l’approvazione di appositi decreti attuativi o – in taluni specifici casi – l’ok della Commissione Europea. A tal proposito vi terremo informati nelle prossime settimane, per ora ecco l’elenco delle novità contenute nei vari commi (1.150 in tutto ndr.) dell’articolo 1.

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IVA agevolata su take away e delivery

Al comma 40 la legge di Bilancio 2021 prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Proroga crediti d’imposta

Tra i crediti di imposta prorogati dalla legge di Bilancio 2021, ricordiamo qui la conferma anche per gli anni 2021 e 2022 di quelli relativi a:

  • bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
  • il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609).

Incentivi alle operazioni di aggregazione aziendale

I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.

Locazioni brevi

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi (vedi art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Anche per contratti stipulati da intermediari immobiliari o da soggetti che gestiscono portali telematici.

Esenzione 2021 prima rata IMU per attività turistiche

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per alcune tipologie di immobili. Eccole:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
  • immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

N.B L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Bonus locazioni

Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (vedi art.28 del “Decreto Rilancio”) includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica: per questi soggetti e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta fino al 30 aprile 2021.

Incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni

I commi da 652 a 656 conferma anche per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2.
Al comma 657 si prevede poi un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.
Vengono inoltre rifinanziati gli appositi fondi per incentivare l’acquisto di veicoli elettrici (scooter, bici, monopattini, etc…)

Prorogato l’avvio di plastic e sugar tax

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore al 1° luglio 2021. Mentre con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Lotteria scontrini e cashback

Con il comma 1095 viene modificata la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo per acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, etc…). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (vedi art. 120 del cosiddetto “decreto Rilancio” D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d’imposta:

  • è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
  • è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio, entro il 30 giugno 2021

Semplificazioni fiscali

Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali, tra cui:

  • per i contribuenti minori si allineano le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per questi contribuenti si prevede quindi che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
  • si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
  • si estende al 2021 l’esenzione (divieto) dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

Bollo sulle fatture elettroniche

Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:

  • viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
  • viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
  • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società

Il comma 266, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

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