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Cumulo degli incentivi per gli investimenti di ricerca e sviluppo

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3 Febbraio 2017 Stampa

da ora è possibile cumulare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Con la risoluzione n. 12/E del 25 gennaio in risposta a un interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile cumulare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo con i contributi comunitari concessi per i medesimi investimenti.

La risoluzione fornisce chiarimenti sulla fruibilità dell’agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall’Unione Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito.

L’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline agevolative: l’importo del credito d’imposta teoricamente spettante sommato con i contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito non deve risultare superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione.
ò al fine di accertare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare.

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