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Disciplina IMU degli immobili concessi in comodato a parenti

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8 Febbraio 2016 Stampa

La Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 10, ha rivisto il trattamento ai fini IMU dell'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la utilizza come abitazione principale, ora disciplinato dalla nuova lett. 0a) introdotta nel comma 3 dell'art. 13, D.L. n. 201/2011. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune.

In particolare, ai sensi della citata lett. 0a), la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle "di lusso" (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante:

– possieda un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
– risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, in merito al possesso si un unico immobile in Italia o, al più uno oltre a quello che costituisce abitazione principale per il comodante, durante Telefisco 2016, i funzionari dell'Agenzia delle entrate hanno precisato che in questo contesto per immobili si intendono quelli abitativi, pertanto il contribuente che oltre alla propria abitazione principale e a quella data in comodato, possieda terreni o altri immobili non abitativi, potrà avvalersi dell'agevolazione.


Notiziario Fiscale Numero #19 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese

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