Rimborso delle accise sul gasolio ad uso autotrazione
Entro il 2 maggio la presentazione della dichiarazione relativa ai consumi del I trimestre 2017
L’Agenzia delle dogane, con nota prot. 38666/RU del 30 marzo 2017, ha comunicato la disponibilità del software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al I trimestre 2017. Si ricorda che il contenuto della dichiarazione, per chi non si avvale del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., presentata nella forma cartacea, deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom o DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Con riferimento all’importo rimborsabile in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2017.
In merito agli aventi diritto alla fruizione del rimborso, si conferma che il beneficio spetta per:
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l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitate da:
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persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
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persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’auotrasporto di cose in conto proprio e iscritto nell’elenco appositamente istituito;
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imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasporto di merci su strada.
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l’attività di trasporto persone su strada svolta da:
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enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs n. 422/1997 ed alle relative leggi regionali;
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imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs n. 285/2005;
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imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Dlgs n. 422/1997;
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imprese esercenti autoservizi regolati in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n . 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10ì0.2009.
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La presentazione della dichiarazione all’ufficio delle dogane territorialmente competente con il suddetto termine del 2 maggio 2017 (il 30 aprile cade di domenica).
caso di richiesta di compensazione del credito, ai fini delle medesima compensazione orizzontale va utilizzato il modello F24, in cui va indicato, nella sezione “Erario” il codice tributo 6740.