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Versamenti UNICO 2016: le date entro cui ravvedersi

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30 Agosto 2016 Stampa

scaduto il termine per effettuare i versamenti di UNICO 2016 prorogati con la maggiorazione dello 0,40%

Lunedì 22 agosto 2016 è scaduto il termine per effettuare i versamenti di UNICO 2016 prorogati con la maggiorazione dello 0,40%.
Dal 23 agosto, è partita la fase in cui è possibile sanare la propria posizione con il fisco, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.

Dal 1° gennaio 2016, inoltre, è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D. Lgs 158/2015 che ha ridotto al 15% la sanzione prevista in caso di versamento spontaneo entro i 90 giorni.

La prima cosa a cui prestare attenzione è la data da cui far partire il calcolo di sanzioni e interessi dovuti con il ravvedimento operoso. Per far ciò è necessario distinguere tra due scadenze:

scadenza ordinaria (16 giugno o 7 luglio 2016 nel caso in cui si applichi la proroga)
scadenza con maggiorazione dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto nel caso in cui si applichi la proroga)

Attenzione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente non ha versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro i successivi 30 giorni (cd. termine lungo) la data cui far partire il ravvedimento è quella di naturale scadenza cioè 16 giugno o 7 luglio.

Si ricorda che:

– per i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento sprint cioè entro i 15 giorni successivi alla scadenza, la sanzione base è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo ed è pari all’1 per cento
– per i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento breve cioè dopo i 15 giorni successivi alla scadenza ma entro i 30 giorni successivi, la sanzione base è ridotta a 1/10 ed è pari all'1,5 per cento
– per i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento lungo, cioè oltre il mese successivo ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza, la sanzione applicabile è ridotta a 1/9 ed è pari all’1,67%
– per i versamenti effettuati oltre i successivi 90 gironi ma entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo ed è pari al 3,75%

 


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