Medicredito Centrale, gestore del Fondo di garanzia per le PMI, ha definito le modalità di graduale uscita dalle misure previste dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti durante i due anni e mezzo di pandemia (DL Liquidità, DL Agosto e DL Energia).
In particolare, con la circolare n.4 del 24 maggio scorso, Mediocredito Centrale specifica che il 30 giungo termina l’applicabilità delle misure introdotte dal cosiddetto Temporary Framework europeo. Più precisamente, potranno continuare a beneficiare del regime derogatorio tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Cosa succede alle richieste successive?
Per tutte le richieste pervenute successivamente a quella data, cioè dal 24 giugno e deliberate dal 1° luglio 2022, verranno applicate le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 all’articolo 1 comma 55, tre cui:
- importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;
- ripristino del modello di valutazione;
- innalzamento delle percentuali di copertura (pari all’80% a fronte di investimenti ndr.);
- per le imprese di fascia 3, 4, 5 garanzia pari all’80% anche per esigenze diverse dagli investimenti;
- per le imprese di fascia 1 e 2 garanzia pari al 60%.
Per quanto riguarda la riassicurazione Mediocredito Centrale precisa che:
- la copertura nella misura dell’80% in favore dei garanti sarà concessa a condizione che la garanzia da questi rilasciata non sia superiore all’80%;
- la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%;
- per tutte le casistiche la misura della controgaranzia sarà pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’art.1 lettera ccc del decreto MISE e del MEF del 6 marzo 2017, o pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.