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Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato: cosa prevede il nuovo regolamento

2 minuti di lettura
13 Gennaio 2023 Stampa

È stato approvato il nuovo regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, FSBA, in vigore dal 1° gennaio 2023. In questo articolo riportiamo le principali novità previste dall’accordo sottoscritto dalle parti sociali, rimandandovi alle nostre sedi per maggiori approfondimenti e dettagli.

Le principali novità

Tra le novità concordate dalle parti sociali, segnaliamo quelle relative alle prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA in favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane. Tra cui:

  • l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie (AIS), per massimo 26 settimane nel biennio mobile, di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili alle imprese vincolate a FSBA che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che occupano fino a 15 dipendenti;
  • l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS), o per riorganizzazione aziendale per processi di transizione, per crisi aziendale, per contratto di solidarietà, di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati delle imprese vincolate a FSBA che occupano più di 15 dipendenti.

Per quanto riguarda l’aliquota contributiva, dal 1° gennaio 2023, è pari a:

  • 0,60%, per il finanziamento dell’AIS, dell’imponibile previdenziale per le imprese fino a 15 dipendenti;
  • 1% (di cui 0,60% per il finanziamento dell’AIS e 0,40% per l’ACIGS) dell’imponibile previdenziale per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Queste aliquote continueranno ad essere ripartite per ¾ a carico dell’impresa artigiana e per ¼ a carico dei lavoratori.

Per quanto riguarda le imprese artigiane con più di 15 lavoratori e che presentano domanda di ACIGS, esse sono tenute al versamento di un contributo addizionale del 4% in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 D.Lgs. 148/2015, interamente a loro carico.

Chi può accedere a FSBA

Possono accedere alle prestazioni erogate da FSBA tutti i lavoratori dipendenti (anche part- time), che hanno un’anzianità aziendale di effettivo lavoro pari ad almeno 30 giorni. Sono compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei:

  • dirigenti,
  • lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia artigianato,
  • lavoratori/collaboratori atipici (ad esempio: co.co.co., tirocinanti ecc…).

Per avere accesso alle prestazioni FSBA l’impresa artigiana deve avere regolarità contributiva. Le imprese che non sono in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100 euro per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.

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