Le modifiche apportate al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs. 198 del 2006) a fine 2021, oltre a modificare obblighi e modalità di inoltro del cosiddetto “rapporto biennale”, hanno previsto, tra le altre cose, un incentivo contributivo per le aziende del settore privato che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere a fronte della concreta adozione, in azienda di “ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.
Alla norma hanno fatto seguito due decreti attuativi, l’uno (DM 29 aprile 2022) che ha definito i criteri e le disposizioni per ottenere la certificazione, l’altro, il più recente (DM 20 ottobre 2022), che entra invece nel merito del sopra citato incentivo riservato ai datori di lavoro che, avendo esperito le azioni pro-parità di genere, abbiano conseguito la prevista certificazione.
Procediamo con ordine.
Il primo decreto
Il primo decreto, emanato lo scorso 29 aprile dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indica “i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni”.
Il documento stabilisce quelle che sono le “aree di intervento” all’interno delle quali si devono muovere le aziende per porre in essere azioni “che possono contraddistinguere un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere”.
Aree di intervento
- Cultura e strategia
- Governance
- Processi HR
- Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda
- Equità remunerativa per genere
- Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro
Ogni Area (di cui le Linee guida forniscono un’articolata descrizione) ha una propria ponderazione espressa in termini percentuali (che assommano a 100) e le azioni poste in essere in quell’Area costituiscono uno strumento di misurazione finalizzato ad ottenere la certificazione (per ottenerla occorre aggiungere un “punteggio minimo” pari al 60%).
Deputati al rilascio della certificazione della parità di genere sono esclusivamente gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
Il secondo decreto
Il secondo decreto, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, regolamenta invece l’esonero cui possono accedere i datori privati che abbiano già conseguito la certificazione di parità di genere.