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Green pass senza scadenza, le novità decise dal governo

3 minuti di lettura
7 Febbraio 2022 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto legge (DL n.5/2022) che, tra le altre cose, modifica la durata del green pass e introduce alcune novità per lo svolgimento dell’attività scolastica. Vediamo qui in sintesi le principali novità per le imprese.

Green pass

Il provvedimento modifica la durata del green pass. Le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose di vaccino, hanno ora durata illimitata senza necessità di nuove vaccinazioni. Allo stesso modo chi ha completato il ciclo vaccinale primario (cioè ha effettuato le prime due dosi di vaccino), ha contratto ed è guarito dalla Covid, ha diritto al green pass illimitato.

Il green pass resta invece valido per sei mesi in tutti gli altri casi.

Autosorveglianza

Il decreto estende il regime di autosorveglianza (cioè l’obbligo di indossare mascherina FFp2 dopo il contatto con un positivo per 10 giorni. Qui trovate le istruzioni dell’AUSL locali) a chi è guarito dalla Covid, successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario (cioè dopo il completamento delle prime due dosi di vaccino). In caso di contatto stretto con un positivo queste persone non devono sottoporsi a quarantena precauzionale.

Zone rosse

Vengono eliminate le limitazioni previste nelle zone rosse per chi ha il green pass rafforzato.

Chi proviene dall’estero

Per chi proviene da uno Stato estero in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il green pass rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Lo stesso regime si applica a coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

L’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare non e’ obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale o in caso di somministrazione della terza dose.

Scuola

Il decreto modifica anche le regole per la scuola prevedendo per quella dell’infanzia (asilo e materna) la sospensione dell’attività dal quinto caso positivo (quindi non più dal primo); per la scuola primaria (elementari) le lezioni in presenza possono proseguire fino al quarto caso positivo ma con mascherina FFp2, mentre dal quinto caso positivo va in didattica a distanza chi non ha la terza dose o la seconda da meno di 120 giorni, o è guarito da meno di 120 giorni. Alle medie e superiori la dinamica è la stessa, ma la didattica a distanza per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda o è guarito da più di 120 giorni, scatta già dal secondo caso positivo.

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