Torna all'elenco

Il Decreto Fiscale proroga i congedi parentali per genitori con figli under-14

Oltre all’estensione selettiva della cassa integrazione Covid fino a fine anno e ad alcune rilevanti novità in materia fiscale, il decreto legge “fisco-lavoro” (DL n.146/2021) ha previsto dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, che il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio. Ciò vale anche per tutto il periodo dell’infezione da SARS-CoV-2 contratta dal figlio convivente, nonché per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio, o nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

L’indennità riconosciuta

Per i periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo le stesse modalità previste per il congedo di maternità ad eccezione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa e il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli agli artt. 32 e 33 del DL 151/2001, fruiti dai genitori per i periodi di sospensione didattica, quarantena e infezione, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, possono essere convertiti a domanda nel presente congedo con diritto all’indennità del 50% (in luogo di quella del 30%) e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS hanno diritto a fruire, per i figli conviventi minori di anni quattordici, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate